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Art. 619 Codice di Procedura Penale — Sezione Terza Penale

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Altri anni per Art. 619 Codice di Procedura Penale

Potere del giudice penale: i limiti alla disapplicazione
Un cittadino viene condannato per reati edilizi e ambientali. Nel suo ricorso alla Corte di Cassazione, contesta la legittimità della costituzione di parte civile del Comune, sostenendo un vizio nella procura rilasciata dal vicesindaco. La Suprema Corte ha respinto il ricorso, cogliendo l'occasione per definire con precisione i confini del potere del giudice penale di disapplicare un atto amministrativo. La sentenza stabilisce che tale potere è eccezionale e non può essere esercitato per vizi che riguardano il mero esercizio di un potere esistente, ma solo in caso di assoluta carenza di potere. Gli altri motivi, volti a una rilettura delle prove, sono stati dichiarati inammissibili.
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Dichiarazioni predibattimentali: limiti d’uso
Un uomo è stato condannato per spaccio sulla base delle dichiarazioni rese da un testimone prima del processo. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna, specificando che le dichiarazioni predibattimentali, se utilizzate per contestare la testimonianza in aula, servono solo a valutare la credibilità del teste e non possono, da sole, costituire prova di colpevolezza. Il caso è stato rinviato per un nuovo giudizio d'appello.
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Messa alla prova: programma UEPE è requisito essenziale
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8897/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per reati fiscali. La decisione si fonda sulla mancata presentazione del programma di trattamento per la messa alla prova, un requisito ritenuto essenziale per l'ammissibilità della richiesta. La Corte ha sottolineato che l'assenza di tale programma, elaborato dall'UEPE, rende la domanda irricevibile a prescindere da altre argomentazioni, confermando la rigidità dei requisiti procedurali per accedere a questo beneficio.
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