Un'imputata patteggia una condanna per frode informatica e accessi abusivi, ottenendo la sospensione della pena senza vincoli aggiuntivi. Tuttavia, il giudice inserisce per sbaglio nella motivazione l'obbligo di svolgere quaranta ore di lavori di pubblica utilità, parlando al maschile di un beneficio già fruito. La difesa impugna la pronuncia lamentando l'alterazione del patto processuale. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: nel binomio tra patteggiamento e sospensione condizionale, il dispositivo prevale sempre sulla spiegazione testuale quando quest'ultima contiene un banale errore di scrittura. I giudici di legittimità eliminano direttamente la frase errata dal testo e confermano la sentenza conforme all'accordo originale, escludendo sanzioni pecuniarie per l'imputata a causa dell'equivocità del provvedimento.
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