La Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro una sentenza di patteggiamento. In questo caso, il ricorso di due imputati è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presunto difetto di motivazione, motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ribadisce che l'impugnazione è consentita solo per vizi specifici, come l'erronea qualificazione giuridica o l'illegalità della pena, e non per una rivalutazione nel merito.
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