Un soggetto, dopo aver concordato una pena tramite patteggiamento, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata valutazione di una causa di non punibilità. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che i motivi per impugnare una sentenza di patteggiamento sono tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e tra questi non figura quello sollevato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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