La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L'imputato lamentava la mancata valutazione dei fatti da parte del giudice, ma la Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., tra i quali non rientra la censura sollevata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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