La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed evasione. L'imputato contestava l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, ma la Corte ha ribadito che i motivi di ricorso patteggiamento sono tassativamente indicati dall'art. 448, c. 2-bis, c.p.p. e non includono una rivalutazione nel merito della qualificazione giuridica concordata tra le parti e vagliata dal giudice, salvo palesi incongruenze. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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