La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 16074/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di condanna per ricettazione, la cui pena era stata rideterminata tramite un 'patteggiamento in appello' ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. La Corte ha stabilito che l'accordo sulla pena in secondo grado preclude la possibilità di sollevare in Cassazione motivi di ricorso generici, come la severità della pena o la carenza di motivazione, poiché l'accordo stesso implica una rinuncia a tali doglianze.
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