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Art. 599-bis Codice di Procedura Penale — Anno 2023

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Altri anni per Art. 599-bis Codice di Procedura Penale

Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da L'Imputato contro la sentenza della Corte d'appello. L'Imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, rinunciando ai motivi sulla responsabilità penale. Successivamente, ha contestato il fatto che i giudici d'appello avessero comunque motivato sui punti rinunciati. La Suprema Corte ha ribadito che, in caso di concordato in appello, non si possono impugnare i motivi rinunciati né la misura della pena, a meno che quest'ultima non sia palesemente illegale, ossia fuori dai limiti di legge.
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Correzione dell’errore materiale: ringiovanito di dieci anni
Durante la fase di esecuzione di un provvedimento penale, emerge un errore anagrafico nell'intestazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione. L'atto riporta erroneamente l'anno di nascita dell'imputato come 1944 anziché 1954, recependo uno sbaglio già presente nella sentenza di appello. La Suprema Corte interviene d'ufficio per rimediare a questa svista. Tramite la procedura di correzione dell'errore materiale, i giudici dispongono la rettifica della data di nascita senza modificare la sostanza della decisione precedente. L'errore viene così sanato rapidamente con rito de plano, garantendo l'esatta identificazione del soggetto coinvolto e la corretta esecuzione della pena.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
L'Imputato ha concordato in secondo grado la rideterminazione della pena per i reati contestati. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sull'assenza di cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado ai soli punti non rinunciati. Di conseguenza, la Corte d'appello non deve motivare nuovamente sulla responsabilità penale se l'imputato vi ha rinunciato per accordarsi sulla pena. Inoltre, l'accordo processuale liberamente stipulato non può essere modificato unilateralmente con un successivo ricorso, salvo il caso di pena illegale. L'Imputato perde la causa ed è condannato a pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Patteggiamento in appello: quando l’accordo vieta il ricorso
Tre imputati venivano condannati per la fabbricazione e detenzione illegale di materiali esplosivi, rinvenuti in un ristorante e in un laboratorio adiacente. Uno dei condannati concordava la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, tutti proponevano ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha chiarito che, in caso di patteggiamento in appello, il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento d'ufficio e la pena concordata non è modificabile unilateralmente. Inoltre, i ricorsi degli altri coimputati sono stati ritenuti generici e non è stato possibile richiedere per la prima volta in Cassazione la sospensione condizionale della pena, non essendo stata domandata in appello. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo cancella il ricorso successivo
L'Imputato, condannato per ricettazione e porto di arma clandestina, ha concordato la pena in secondo grado rinunciando ai motivi di gravame. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione della Corte d'appello sul mancato proscioglimento d'ufficio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello limita la cognizione del giudice ai soli motivi non rinunciati. Di conseguenza, l'accordo sulla pena preclude la possibilità di sollevare in Cassazione questioni rinunciate, sollevando il giudice di secondo grado dall'obbligo di motivare sul mancato proscioglimento. L'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per rapina e porto d'armi. L'imputato aveva concordato la pena in appello ma ha poi proposto ricorso lamentando la mancata valutazione dei presupposti per il proscioglimento. I giudici hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, l'impugnazione è limitata esclusivamente a vizi sulla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero o a difformità della decisione rispetto all'accordo. Di conseguenza, le contestazioni sulla mancata assoluzione d'ufficio sono inammissibili. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo blindato senza ripensamenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per rapina in abitazione. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma successivamente ha proposto ricorso contestando il calcolo della pena e il mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con l'aggravante della rapina in domicilio. I giudici di legittimità hanno chiarito che, in caso di concordato in appello, il ricorso è limitato a vizi specifici sulla formazione della volontà o sull'illegalità della pena. Inoltre, la legge vieta espressamente il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti e l'aggravante della rapina in abitazione, data la gravità del reato. L'imputato è stato condannato alle spese e al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: nessun avviso se il ricorso è vietato
Il Ricorrente ha proposto un ricorso straordinario per errore di fatto, lamentando il mancato avviso al proprio difensore dell'udienza in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in caso di impugnazione contro una sentenza di concordato in appello basata su motivi non consentiti, come la richiesta di applicazione di cause di non punibilità, la Cassazione decide de plano, ovvero senza formalità e senza obbligo di avviso alle parti. Di conseguenza, non vi è stato alcun errore procedurale. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo sulla pena non si tocca
Due imputati, condannati per tentato riciclaggio, concordano la pena in secondo grado tramite il cosiddetto patteggiamento in appello. Successivamente, propongono ricorso per Cassazione contestando i calcoli della pena e il bilanciamento delle attenuanti. La Suprema Corte dichiara i ricorsi inammissibili. I giudici chiariscono che l'accordo sulla pena, liberamente stipulato dalle parti e validato dal giudice, non è modificabile unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Nel caso specifico, le sanzioni applicate rientrano perfettamente nei limiti edittali previsti dalla legge per il tentativo di riciclaggio, calcolate con metodo sintetico. Di conseguenza, i ricorrenti perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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Concordato in appello: l’accordo vincola e vieta i ricorsi
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per truffa e accesso abusivo a sistema informatico. Il primo, un consulente finanziario, contestava l'utilizzo delle intercettazioni e la ricostruzione dell'accesso abusivo ai sistemi di Poste Italiane. La Corte ha chiarito che non è possibile richiedere una rivalutazione del merito in sede di legittimità. Il secondo ricorrente aveva concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello. Successivamente, ha impugnato la sentenza contestando la quantificazione della sanzione. I giudici hanno ribadito che il concordato in appello preclude la possibilità di contestare la misura della pena concordata, salvo il caso di pena illegale. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Patteggiamento in appello: l’accordo non si può contestare
Un cittadino straniero concorda in secondo grado una riduzione di pena e l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dall'Italia. Successivamente, propone ricorso in Cassazione contestando la misura di sicurezza per mancanza di pericolosità sociale attuale. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nel patteggiamento in appello, l'accordo liberamente stipulato tra le parti non può essere modificato unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Poiché la misura di sicurezza faceva parte dell'accordo e non è illegale, il ricorrente non può contestarla dopo averla accettata. Di conseguenza, viene condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
L'Imputato ha concordato una riduzione della pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di motivazione sulla sua responsabilità penale e sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando si stipula un concordato in appello, l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione originari. Di conseguenza, la Corte d'appello non deve motivare nuovamente sulla colpevolezza, poiché la cognizione del giudice resta limitata ai soli punti oggetto dell'accordo. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena non si può contestare
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato che contestava il calcolo della pena per i reati minori dopo aver ottenuto un concordato in appello. L'imputato aveva concordato la sanzione complessiva con la Procura in secondo grado, ma ha poi cercato di impugnare la decisione in Cassazione. I giudici hanno chiarito che l'accordo sulla pena costituisce un negozio processuale non modificabile unilateralmente, salvo il caso di pena illegale. Di conseguenza, l'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo preclude il ricorso successivo
Gli Imputati, condannati per associazione a delinquere, truffa e ricettazione, concordano la pena in secondo grado. Successivamente, il loro difensore propone ricorso in Cassazione lamentando la mancata concessione di una pena sostitutiva. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il concordato in appello (accordo sulla pena) comporta infatti la rinuncia a far valere qualsiasi altra contestazione in sede di legittimità. Inoltre, la richiesta di pena sostitutiva era stata formulata in via del tutto ipotetica, sollevando la Corte d'Appello da ogni obbligo di specifica motivazione. Gli Imputati perdono la causa e vengono condannati al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: firma l’accordo ma il ricorso fallisce
L'Imputato, condannato per rapina pluriaggravata, ha concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso per cassazione lamentando che la Corte d'appello non avesse valutato i presupposti per il suo immediato proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta raggiunto l'accordo sulla pena, non è possibile contestare la mancata valutazione del proscioglimento, a meno che non si tratti di una prescrizione del reato già maturata in precedenza. L'Imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena vieta i ripensamenti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina che, dopo aver concordato la pena in secondo grado tramite il concordato in appello, ha tentato di contestare la mancata applicazione del proscioglimento immediato. I giudici di legittimità hanno ribadito che l'accordo limita fortemente i motivi di impugnazione successivi. Chi sceglie questa strada non può lamentarsi della mancata valutazione delle cause di proscioglimento o di vizi sulla pena, a meno che la sanzione non sia del tutto illegale o fuori dai limiti di legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: se concordi la pena non puoi fare ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di due soggetti condannati per reati contro il patrimonio. Il Primo Ricorrente, condannato per ricettazione, contestava la valutazione delle prove sul suo concorso nel reato, richiedendo un riesame di merito non consentito in sede di legittimità. Il Secondo Ricorrente, che aveva concordato la pena in secondo grado tramite l'istituto del concordato in appello per furto e ricettazione, lamentava l'eccessività della sanzione. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di un concordato in appello, non è possibile contestare la misura della pena concordata, a meno che questa non sia illegale. Di conseguenza, entrambi i ricorsi sono stati respinti con condanna alle spese e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.
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Concordato in appello: l’accordo sulla pena blocca il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per rapina e calunnia. L'imputato aveva concordato la pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello, ma ha successivamente presentato ricorso lamentando l'eccessività della sanzione e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici di legittimità hanno ribadito che, una volta perfezionato il concordato in appello, l'impugnazione sui motivi di merito o sulla misura della pena è preclusa, a meno che la sanzione concordata non sia palesemente illegale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: l’accordo che vieta i ripensamenti
L'Imputato, condannato per rapina, ricettazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, aveva concordato una riduzione della pena in secondo grado tramite lo strumento del concordato in appello. Successivamente, ha proposto ricorso in Cassazione contestando la congruità della pena con motivi del tutto generici. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta siglato il concordato in appello, l'imputato non può contestare la misura della pena concordata, a meno che questa non sia illegale o vi siano vizi nella formazione della volontà delle parti. Di conseguenza, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Concordato in appello: la Cassazione blocca i ricorsi successivi
L'Imputato ha concordato la pena in secondo grado per un reato legato agli stupefacenti. Successivamente, ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata valutazione di possibili cause di proscioglimento. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il concordato in appello comporta una rinuncia preventiva alle questioni non concordate, precludendo qualsiasi contestazione successiva anche in sede di legittimità. Di conseguenza, l'accordo preclude la possibilità di sollevare questioni sulle cause di non punibilità. L'Imputato ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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