Un direttore di banca concorda una pena ridotta per il reato di riciclaggio, avendo aiutato a nascondere i proventi illeciti di una truffa commessa da un terzo. In seguito, l'imputato presenta ricorso in Cassazione sostenendo un'erronea qualificazione del fatto: la sua condotta avrebbe dovuto rientrare nella truffa e non nel riciclaggio. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. In materia di patteggiamento e riciclaggio, la contestazione della qualificazione giuridica è consentita solo di fronte a un errore manifesto e immediato. Nel caso specifico, le imputazioni descrivono operazioni volte a ostacolare la tracciabilità del denaro illecito. Di conseguenza, l'ex direttore subisce la condanna al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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