L'Imputato, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità, ha concordato l'applicazione della pena tramite il proprio difensore d'ufficio. Successivamente, con il difensore di fiducia, ha impugnato la sentenza lamentando la mancata convocazione di quest'ultimo all'udienza di convalida dell'arresto, sostenendo una violazione del diritto di difesa e la nullità assoluta degli atti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato. I giudici hanno chiarito il principio su patteggiamento e nullità processuali: la richiesta di patteggiamento ratificata dal giudice costituisce un atto irrevocabile che comporta la rinuncia implicita e definitiva a far valere qualsiasi vizio o vizio di nullità precedente. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio e al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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