L'Imputato viene condannato al pagamento di un'ammenda per la violazione delle norme sulle armi. In sede di opposizione, richiede il patteggiamento concordando la pena di settecento euro, ma specifica chiaramente di non volere la sospensione condizionale della pena. Nonostante l'accordo esplicito, il Giudice concede d'ufficio il beneficio, ritenendo erroneamente che fosse stato richiesto. L'Imputato propone ricorso per Cassazione contestando il superamento dei limiti del patteggiamento. La Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza senza rinvio relativamente alla sola concessione del beneficio, eliminando la sospensione. I giudici chiariscono infatti che la sospensione condizionale della pena non può essere applicata d'ufficio se non rientra nei termini espliciti del patteggiamento concordato tra le parti.
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