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Art. 409 Codice di Procedura Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 409 Codice di Procedura Penale

Reclamo contro archiviazione: il giudice non decide il merito
La Persona Offesa ha sporto querela per calunnia verso un altro soggetto. A seguito della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero, la Persona Offesa ha depositato tempestiva opposizione indicando indagini suppletive. Il Giudice per le indagini preliminari ha tuttavia archiviato il fascicolo con decreto, senza fissare l'udienza camerale. La Persona Offesa ha quindi proposto reclamo contro archiviazione davanti al Tribunale per violazione del contraddittorio. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il reclamo entrando direttamente nel merito della colpevolezza e valutando l'accusa insostenibile. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Persona Offesa, stabilendo che il Tribunale ha compiuto un atto abnorme: il giudice del reclamo non possiede il potere di giudicare la fondatezza dell'accusa, ma deve unicamente controllare il rispetto formale delle garanzie procedurali dell'opposizione.
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Rigetto della richiesta di archiviazione: stop al ricorso
La Procura della Repubblica presentava richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto a favore di un cittadino indagato per violazione di sigilli su beni sequestrati. Il Giudice per le indagini preliminari disponeva invece il rigetto della richiesta di archiviazione e ordinava al pubblico ministero di formulare l'accusa formale con imputazione coatta. Contro tale ordine, il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione lamentando una motivazione stereotipata e inadeguata, trovando l'adesione della difesa dell'indagato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile l'impugnazione. I giudici hanno chiarito che, in forza del principio di tassatività delle impugnazioni, il provvedimento del giudice che respinge l'archiviazione e impone l'imputazione non può essere impugnato davanti alla Suprema Corte.
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Imputazione coatta: stop al ricorso del PM contro il GIP
La Procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento a carico di un indagato per resistenza a pubblico ufficiale, invocando la particolare tenuità del fatto. Il Giudice per le indagini preliminari ha tuttavia respinto l'istanza e ordinato la formulazione dell'accusa attraverso l'imputazione coatta, escludendo la scarsa gravità della condotta. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza, lamentando una motivazione stereotipata e priva di reale confronto con gli argomenti difensivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, l'ordine di formulare l'imputazione non è ricorribile per cassazione, salvo vizi di abnormità radicale. Il provvedimento non blocca il procedimento e non genera stasi processuale insuperabile.
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Abnormità dell’atto processuale: quando un ricorso è inammissibile
Un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha rigettato la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero per un indagato, ordinando ulteriori indagini. Il GIP ha però stabilito che queste indagini potessero essere svolte dalla difesa della persona offesa o dal PM su sua sollecitazione. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso, sostenendo l'`abnormità dell'atto processuale` del GIP, ritenendolo fuori dall'ordinamento e causa di stasi. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che l'ordinanza, sebbene potenzialmente illegittima, non era "abnorme" e non impediva al PM di procedere autonomamente con nuove indagini.
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Poteri G.i.p. indagini preliminari: Ordine legittimo, termine annullato
Un Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) aveva ordinato al Pubblico Ministero di indagare su un nuovo reato (invasione di terreni o edifici, ex art. 633 c.p.) e fissato un termine di sessanta giorni per queste nuove indagini. Il Pubblico Ministero ha contestato questa decisione. La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti dei **poteri G.i.p. indagini preliminari**. Ha stabilito che il G.i.p. può legittimamente ordinare l'iscrizione di un nuovo reato nel registro delle notizie di reato, anche se non era stato inizialmente contestato. Tuttavia, la Corte ha ritenuto "abnorme" (irregolare e invalida) la fissazione di un termine per lo svolgimento di tali indagini, in quanto esorbita dalle sue competenze. La Cassazione ha quindi annullato solo la parte dell'ordinanza relativa al termine.
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Ricorso inammissibile: il danneggiato non può impugnare l’archiviazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, respingendo l'impugnazione di un Cittadino contro un'ordinanza di archiviazione per presunta falsa testimonianza. La Corte ha chiarito che il provvedimento non era ricorribile in Cassazione, ma solo tramite reclamo al tribunale. Inoltre, il Cittadino, pur danneggiato, non era la 'persona offesa' dal reato di falsa testimonianza, un ruolo riservato allo Stato. Questo gli ha precluso il diritto di opporsi o reclamare. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Imputazione coatta per fatto diverso: atto nullo
L'inquilino di una villa denunciava per furto in abitazione il figlio della proprietaria, accusandolo di aver sottratto attrezzature e cambiato la serratura del cancello. Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione per totale assenza di prove sul furto. Il Giudice per le indagini preliminari rigettava la richiesta e ordinava l'imputazione coatta per un reato diverso: l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni legato alla sostituzione del lucchetto. La Corte di Cassazione ha annullato tale provvedimento dichiarandolo abnorme. Il giudice non può imporre l'accusa per un fatto storico differente ed estraneo alle indagini preliminari.
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Giudice in pensione: l’ordinanza è nulla per incapacità del giudice
La Corte di Cassazione ha affrontato un caso di incapacità del giudice. Un Giudice per le indagini preliminari (G.i.p.) aveva ordinato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero per ulteriori indagini, accogliendo un'opposizione a una richiesta di archiviazione. Il problema è sorto perché il G.i.p. aveva emesso questa ordinanza dopo essere andato in pensione. La Cassazione ha chiarito che la decisione giudiziaria deve essere presa da un magistrato in piena funzione. Se un giudice non ha più la capacità di giudicare (ad esempio, per pensionamento) al momento della decisione, l'atto è nullo. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza viziata e ha restituito gli atti al Tribunale competente per una nuova valutazione.
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Imputazione coatta: sì al cambio di reato se il fatto è identico
Il rappresentante di una cooperativa ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione per il reato di frode in pubbliche forniture, ha disposto l'imputazione coatta per il diverso reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Il ricorrente sosteneva l'abnormità del provvedimento per violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il giudice può legittimamente operare una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto storico. Non si configura quindi un atto abnorme se il giudice modifica il titolo del reato mantenendo inalterato il nucleo della condotta contestata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Dichiarazione di ricusazione: il ritardo costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da La Persona Offesa contro la decisione che rigettava la sua dichiarazione di ricusazione nei confronti del Giudice per le indagini preliminari. La Persona Offesa contestava la parzialità del Giudice, che aveva già emesso un decreto di archiviazione poi revocato. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità per motivi formali e temporali: la richiesta non era stata depositata presso il giudice procedente ed era tardiva rispetto al termine di tre giorni. Inoltre, i giudici hanno ribadito che non sussiste alcuna incompatibilità per il magistrato chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di archiviazione dopo l'annullamento di un precedente provvedimento, escludendo ogni pregiudizio o condizionamento decisionale. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Imputazione coatta: no al ricorso se il giudice ordina il processo
Un cittadino viene indagato per aver interrotto una seduta del Consiglio comunale. Il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione, ma alcuni consiglieri si oppongono. Il Giudice per le indagini preliminari accoglie l'opposizione e ordina l'imputazione coatta per il reato di interruzione di ufficio pubblico. L'indagato ricorre in Cassazione, sostenendo che i consiglieri non avessero il potere di opporsi senza una delibera formale del Comune. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che il provvedimento con cui il giudice ordina l'imputazione coatta non è impugnabile per legge. Non si tratta di un atto abnorme, poiché rientra nei normali poteri del giudice e non blocca il processo. L'indagato potrà far valere le sue difese direttamente durante la fase del giudizio.
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Opposizione all’archiviazione: ditta esclusa dall’appalto perde
Una società esclusa da una gara d'appalto comunale si oppone alla richiesta di archiviazione per il reato di abuso d'ufficio contestato a ignoti. Il Giudice per le indagini preliminari dichiara inammissibile l'opposizione, ritenendo che la società sia solo danneggiata e non persona offesa. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che l'opposizione all'archiviazione spetta solo alla persona offesa. Nel reato di abuso d'ufficio, il privato è considerato persona offesa solo se la condotta del pubblico ufficiale è diretta specificamente a danneggiarlo. Se l'atto mira invece a favorire un terzo, il concorrente escluso è un semplice danneggiato e non può opporsi. Inoltre, contro il decreto di archiviazione il rimedio corretto è il reclamo al tribunale, non il ricorso in Cassazione.
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Reclamo contro archiviazione: la Cassazione nega il ricorso diretto
Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione per un reato di falso, ordinando l'imputazione coatta dell'indagato. Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata notifica dell'avviso di udienza relativo al reclamo presentato dalla persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il provvedimento emesso sul reclamo contro archiviazione non impugnabile direttamente in Cassazione. Se viene violato il diritto al contraddittorio, l'indagato non pu ricorrere alla Suprema Corte, ma deve chiedere la revoca della decisione allo stesso giudice che l'ha pronunciata. Il ricorrente stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Opposizione alla richiesta di archiviazione: stop al ricorso PM
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che, accogliendo l'opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa, ha ordinato lo svolgimento di ulteriori indagini. Il ricorrente lamentava vizi di notifica e il difetto di legittimazione dell'opponente, ritenuto non essere la reale persona offesa del reato di falsa perizia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici di legittimità hanno ribadito che il provvedimento con cui il giudice respinge la richiesta di archiviazione e dispone nuove indagini non è autonomamente impugnabile. La legge consente il ricorso per cassazione solo contro l'ordinanza di archiviazione e unicamente nei limitati casi di nullità previsti dal codice di procedura penale.
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Istanza di ricusazione: i rinvii formali non bloccano la difesa
Un indagato ha presentato un'istanza di ricusazione contro il Giudice per le indagini preliminari a causa di una grave inimicizia personale e familiare tra il proprio avvocato e il magistrato. La Corte di Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile perché tardiva, ritenendo che andasse presentata prima dell'udienza in camera di consiglio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'indagato. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nei procedimenti camerali, il termine di decadenza scatta solo quando si realizza il primo effettivo confronto tra le parti (contraddittorio). I semplici rinvii dell'udienza non avviano questo confronto. Di conseguenza, l'istanza di ricusazione è stata considerata tempestiva e la Corte di Appello dovrà ora valutarla nel merito.
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PM inerte e GIP archivia? È provvedimento abnorme del giudice
La Corte di Cassazione ha annullato un'ordinanza di archiviazione, definendola un 'provvedimento abnorme del giudice'. Il caso nasce quando un Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) archivia un procedimento ignorando una sua precedente ordinanza che imponeva al Pubblico Ministero di svolgere ulteriori indagini. Il PM non aveva eseguito tali accertamenti. Secondo la Cassazione, il GIP non può ignorare la propria stessa direttiva e l'inerzia del PM, perché così facendo rinuncia al suo ruolo di controllo. Questa condotta crea una paralisi processuale e rende l'atto abnorme, cioè talmente anomalo da dover essere annullato. La vicenda torna quindi al GIP per il corretto proseguimento.
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Giudice cambia reato e archivia: non è un provvedimento abnorme
Un'indagata per calunnia si è vista archiviare il caso in un modo inaspettato. Il giudice ha prima cambiato l'accusa in diffamazione e subito dopo ha chiuso il procedimento perché la querela era tardiva. L'indagata ha fatto ricorso sostenendo che si trattasse di un provvedimento abnorme del giudice. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che il giudice ha il pieno potere di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti. Di conseguenza, archiviare un caso per un vizio procedurale, come la querela tardiva, rientra nelle sue normali funzioni e non costituisce un atto abnorme. L'esito è la conferma dell'archiviazione.
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Imputazione Coatta Non Impugnabile: Ricorso Inutile per l’Indagato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'ordinanza di imputazione coatta emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il GIP aveva obbligato il Pubblico Ministero a procedere con l'accusa, contrariamente alla richiesta di archiviazione. La Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: l'ordine di imputazione coatta è un atto interno al procedimento, non definitivo e quindi non appellabile. Non si tratta di un 'atto abnorme' che giustificherebbe un'eccezione. Di conseguenza, l'indagato non poteva contestare questa decisione in Cassazione e dovrà affrontare il processo per difendersi nel merito. Il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese.
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Giudice dimezza le accuse: non è abnormità del provvedimento
La Corte di Cassazione ha stabilito che non costituisce abnormità del provvedimento l'ordine con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) impone al Pubblico Ministero un'imputazione coatta per uno solo dei due reati inizialmente contestati. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione per entrambi, ma il GIP ha ordinato di procedere solo per una delle condotte. Secondo la Corte, tale decisione, pur se parziale, non è né strutturalmente fuori dal sistema né causa una paralisi del processo. Di conseguenza, il ricorso del Pubblico Ministero, che lamentava una presunta abnormità del provvedimento, è stato dichiarato inammissibile. Il processo deve quindi proseguire sulla base dell'unica accusa ordinata dal GIP.
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Imputazione coatta per reato diverso: la Cassazione annulla
Due colleghe vengono denunciate per aver falsamente accusato un altro lavoratore di furto. Il Pubblico Ministero chiede di archiviare il caso per falsa testimonianza. Il Giudice, però, non solo respinge la richiesta ma ordina un'imputazione coatta (un'accusa forzata) anche per il reato di calunnia, che non era mai stato formalmente iscritto nel registro delle indagini. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: un giudice non può ordinare una **imputazione coatta per un reato diverso** da quello per cui il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione. Un simile ordine è un 'atto abnorme' che viola le competenze del Pubblico Ministero.
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