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Art. 409 Codice di Procedura Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 409 Codice di Procedura Penale

Imputazione coatta: sì al cambio di reato se il fatto è identico
Il rappresentante di una cooperativa ha impugnato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, rigettando la richiesta di archiviazione per il reato di frode in pubbliche forniture, ha disposto l'imputazione coatta per il diverso reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture. Il ricorrente sosteneva l'abnormità del provvedimento per violazione del diritto di difesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che il giudice può legittimamente operare una diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto storico. Non si configura quindi un atto abnorme se il giudice modifica il titolo del reato mantenendo inalterato il nucleo della condotta contestata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Diffamazione a mezzo stampa: sì alla colpa, no al carcere facile
Un giornalista è stato condannato per il reato di diffamazione a mezzo stampa per aver pubblicato articoli diffamatori basati su una vecchia ispezione ministeriale, collegando erroneamente la vittima a un omicidio da cui era stata assolta, senza verificare le fonti e usando toni aggressivi. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale del giornalista, ribadendo che il diritto di cronaca richiede la verifica e l'aggiornamento delle notizie datate. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla pena detentiva di sette mesi di reclusione. I giudici hanno stabilito che il carcere per i giornalisti è applicabile solo in casi di eccezionale gravità, come discorsi d'odio o campagne di disinformazione consapevole. Il caso torna alla Corte d'Appello per rideterminare la sanzione.
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Archiviazione del procedimento penale: inammissibile il ricorso
Una paziente, dopo una visita al pronto soccorso, rifiuta il ricovero e muore poche ore dopo a casa. Il Medico viene indagato per responsabilità sanitaria. Il Giudice per le indagini preliminari dispone l'archiviazione del caso. La Persona Danneggiata presenta ricorso in Cassazione contestando la validità del rifiuto della paziente e la valutazione della colpa medica. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La legge prevede infatti limiti rigorosi per impugnare l'ordinanza di archiviazione del procedimento penale, rendendo il provvedimento del GIP non contestabile per motivi di merito. La ricorrente viene condannata al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Imputazione coatta: l’indagato non può fare ricorso
Il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero per un caso di omicidio stradale, disponendo l'imputazione coatta nei confronti dell'indagato. Quest'ultimo ha proposto ricorso lamentando la violazione del diritto al contraddittorio, poiché il giudice non avrebbe valutato le memorie difensive depositate. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che il provvedimento con cui il giudice respinge l'archiviazione e ordina la formulazione dell'accusa non è autonomamente impugnabile. La legge consente l'impugnazione, tramite reclamo al tribunale monocratico, solo per specifici vizi procedurali legati ai provvedimenti che accolgono l'archiviazione. Di conseguenza, l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Impugnazione ordinanza di archiviazione: quando il ricorso costa caro
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pescara ha disposto l'archiviazione di un procedimento penale, rigettando l'opposizione presentata dalla persona offesa. Quest'ultima ha proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, poiché l'ordinanza di archiviazione non è un provvedimento autonomamente impugnabile tramite ricorso per cassazione al di fuori dei limitati casi previsti dalla legge. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La decisione ribadisce il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione ordinanza di archiviazione.
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Provvedimento abnorme: quando il ritardo cancella il ricorso
Il caso nasce da una denuncia per diffamazione su un social network. Il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione, ma il Giudice per le indagini preliminari ordina l'imputazione coatta, estendendola anche ai commenti offensivi scritti da terzi rimasti ignoti. Il Pubblico Ministero impugna la decisione ritenendola un provvedimento abnorme, poiché impone un'accusa per fatti diversi e contro soggetti non identificati. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per tardività. I giudici chiariscono che anche contro un provvedimento abnorme si applica il termine tassativo di quindici giorni per fare ricorso, decorrente dalla conoscenza dell'atto. Di conseguenza, l'impugnazione presentata oltre la scadenza non può essere esaminata, confermando l'inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
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Opposizione alla richiesta di archiviazione: scontro e rigetto
Il legale rappresentante di una società ha proposto ricorso per cassazione denunciando l'abnormità del decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva archiviato il procedimento penale. Il ricorrente sosteneva che il giudice avesse erroneamente qualificato una memoria difensiva come opposizione alla richiesta di archiviazione, dichiarandola inammissibile senza convocare le parti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto, il contraddittorio era stato pienamente rispettato attraverso la convocazione di due udienze camerali con la partecipazione del difensore. Inoltre, la persona offesa può ricorrere in Cassazione contro l'archiviazione solo per violazione del contraddittorio, e l'opposizione era priva dell'indicazione di nuove indagini.
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Imputazione coatta: l’indagato non può bloccare il processo
Il Giudice per le indagini preliminari rifiutava la richiesta di archiviazione per il reato di invasione di terreni contestato a un cittadino. Di conseguenza, il giudice ordinava al pubblico ministero di formulare l'accusa entro dieci giorni, disponendo la cosiddetta imputazione coatta. L'indagato presentava ricorso in Cassazione, lamentando di non aver ricevuto l'avviso dell'udienza in camera di consiglio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il provvedimento con cui il giudice rifiuta l'archiviazione e ordina la formulazione dell'accusa non è impugnabile. Il principio di tassatività delle impugnazioni esclude infatti la possibilità di contestare questo tipo di decisioni, che hanno natura puramente provvisoria e processuale e non incidono direttamente sulla libertà personale dell'indagato.
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Ricorso contro archiviazione: la Cassazione fissa i limiti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino, in qualità di parte offesa, contro l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Potenza. I giudici di legittimità hanno ribadito che il ricorso contro archiviazione non è ammesso dalla legge, trattandosi di un provvedimento non ricorribile direttamente in Cassazione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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Archiviazione per particolare tenuità del fatto: respinto il PM
Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione per particolare tenuità del fatto nei confronti di un soggetto indagato per minaccia aggravata. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) respingeva la richiesta e ordinava l'imputazione coatta senza tenere l'udienza camerale, dato che nessuno si era opposto. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, lamentando la mancata notifica della data dell'udienza alla persona offesa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, in assenza di opposizione, l'udienza non è obbligatoria e il GIP può ordinare direttamente la formulazione dell'accusa. Inoltre, il Pubblico Ministero non ha alcun interesse legale a lamentarsi della mancata notifica a un'altra parte, come la vittima. Vince il GIP: il procedimento penale deve proseguire con la formulazione dell'accusa.
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Garage bloccato ai vicini: l’imputazione coatta è legittima
Il caso nasce dalla condotta di un'indagata che ha bloccato l'accesso al garage dei vicini installando paletti in ferro e cementando mattoni davanti al cancello. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione, ritenendo la lite di natura civile. Tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari ha respinto la richiesta e ha disposto l'imputazione coatta per il reato di violenza privata. L'indagata ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo l'abnormità del provvedimento e la violazione del diritto di difesa per non essere stata ascoltata in udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'ordine del GIP è legittimo poiché i fatti contestati coincidono con quelli denunciati e che la mancata audizione non costituisce nullità se non espressamente richiesta e verbalizzata durante l'udienza. L'indagata perde il ricorso e viene condannata a pagare le spese processuali.
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Atto abnorme o insistenza del PM? La Cassazione fa chiarezza
Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione di un caso di truffa, ma il Giudice per le indagini preliminari dichiarava la propria incompetenza territoriale, restituendo gli atti. Il Pubblico Ministero, ritenendo errata la decisione, presentava nuovamente la stessa richiesta di archiviazione allo stesso giudice. Quest'ultimo restituiva ancora gli atti richiamando la precedente decisione. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, lamentando la presenza di un atto abnorme che bloccava il processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la restituzione degli atti da parte del giudice non costituisce un atto abnorme, poiché il magistrato si è limitato a ribadire una decisione già presa di fronte a una insistenza non consentita della pubblica accusa.
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Imputazione coatta: quando il giudice non può scavalcare il PM
Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'archiviazione per il reato di violenza privata nei confronti di un indagato. Il Giudice per le indagini preliminari (GIP) ha invece respinto la richiesta e ha ordinato l'imputazione coatta per il diverso reato di atti persecutori (stalking), mai formalmente iscritto nel registro degli indagati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico Ministero, stabilendo che il giudice non può ordinare l'imputazione coatta per un reato diverso da quello per cui è stata chiesta l'archiviazione. Un simile provvedimento è considerato un atto abnorme perché invade le competenze esclusive dell'accusa e viola i diritti di difesa dell'indagato. Il GIP avrebbe dovuto limitarsi a ordinare l'iscrizione del nuovo reato nel registro, consentendo nuove indagini. La sentenza impugnata è stata quindi annullata senza rinvio.
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Imputazione coatta e vizi di notifica: il ricorso è inammissibile
Il Giudice per le Indagini Preliminari ha respinto la richiesta di archiviazione per un indagato, ordinando al Pubblico Ministero di formulare l'accusa. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la mancata notifica della data dell'udienza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il provvedimento con cui il giudice dispone l'imputazione coatta o nuove indagini non è impugnabile, nemmeno se si lamentano vizi di notifica. La legge consente il ricorso solo contro l'ordinanza di archiviazione e unicamente nei casi di nullità espressamente previsti. Di conseguenza, l'indagato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Istanza di ricusazione: i rinvii formali non bloccano la difesa
Un indagato ha presentato un'istanza di ricusazione contro il Giudice per le indagini preliminari a causa di una grave inimicizia personale e familiare tra il proprio avvocato e il magistrato. La Corte di Appello ha dichiarato la richiesta inammissibile perché tardiva, ritenendo che andasse presentata prima dell'udienza in camera di consiglio. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'indagato. I giudici di legittimità hanno chiarito che, nei procedimenti camerali, il termine di decadenza scatta solo quando si realizza il primo effettivo confronto tra le parti (contraddittorio). I semplici rinvii dell'udienza non avviano questo confronto. Di conseguenza, l'istanza di ricusazione è stata considerata tempestiva e la Corte di Appello dovrà ora valutarla nel merito.
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GIP ordina al PM di indagare: non è un provvedimento abnorme
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'ordine con cui un Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.) rigetta la richiesta di archiviazione e impone al Pubblico Ministero (P.M.) di acquisire atti da un altro procedimento e svolgere nuove indagini non costituisce un **provvedimento abnorme**. Il P.M. aveva impugnato la decisione, ritenendola una violazione della propria autonomia. La Corte ha invece chiarito che tale ordine rientra nei poteri di controllo del G.I.P. sulla completezza delle indagini. La decisione non crea una paralisi del procedimento e non è quindi illegittima. Di conseguenza, il ricorso del P.M. è stato respinto.
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Impugnazione ordinanza nuove indagini: no al ricorso se non c’è archiviazione
La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla procedura penale: è inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP), invece di archiviare un caso, ordina al Pubblico Ministero di svolgere nuove indagini. Un indagato per calunnia e diffamazione aveva presentato ricorso sostenendo di non aver ricevuto la notifica dell'udienza. La Corte ha respinto il ricorso, chiarendo che la legge permette di contestare solo il provvedimento finale di archiviazione, non un atto intermedio come la disposizione di ulteriori approfondimenti investigativi. Di conseguenza, l'indagato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Giudice cambia reato e archivia: non è un provvedimento abnorme
Un'indagata per calunnia si è vista archiviare il caso in un modo inaspettato. Il giudice ha prima cambiato l'accusa in diffamazione e subito dopo ha chiuso il procedimento perché la querela era tardiva. L'indagata ha fatto ricorso sostenendo che si trattasse di un provvedimento abnorme del giudice. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che il giudice ha il pieno potere di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti. Di conseguenza, archiviare un caso per un vizio procedurale, come la querela tardiva, rientra nelle sue normali funzioni e non costituisce un atto abnorme. L'esito è la conferma dell'archiviazione.
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Imputazione Coatta Non Impugnabile: Ricorso Inutile per l’Indagato
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un indagato contro l'ordinanza di imputazione coatta emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari. Il GIP aveva obbligato il Pubblico Ministero a procedere con l'accusa, contrariamente alla richiesta di archiviazione. La Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: l'ordine di imputazione coatta è un atto interno al procedimento, non definitivo e quindi non appellabile. Non si tratta di un 'atto abnorme' che giustificherebbe un'eccezione. Di conseguenza, l'indagato non poteva contestare questa decisione in Cassazione e dovrà affrontare il processo per difendersi nel merito. Il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese.
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Inoppugnabilità proroga indagini: GIP nega, Procura bloccata?
La Procura della Repubblica indaga su alcuni soggetti per reati legati agli stupefacenti e chiede al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) una proroga dei termini. Il GIP rigetta la richiesta, ritenendo i termini già scaduti. La Procura ricorre in Cassazione, sostenendo che il termine fosse più lungo e quindi ancora valido. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, sancendo il principio di inoppugnabilità della proroga indagini. Secondo la Corte, il provvedimento del GIP, anche se errato, non è direttamente contestabile. La Procura ha altri strumenti legali per proseguire, come la richiesta di riapertura delle indagini. Vince quindi il principio procedurale sulla contestazione diretta.
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