Una società cooperativa aveva impugnato in Cassazione una sentenza sfavorevole in materia di tassa sui rifiuti (Tarsu/Tia) applicata a specchi d'acqua portuali. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo, a seguito del quale la società ha presentato una rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio, chiarendo che la rinuncia è valida anche se firmata dal solo difensore, purché munito di procura speciale per transigere, e che in tal caso non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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