Una controversia fiscale riguardante la riqualificazione di operazioni soggette a Iva in cessione di ramo d'azienda soggetta a imposta di registro giunge in Cassazione. Durante il processo, le società contribuenti aderiscono a due diverse forme di definizione agevolata (rottamazione e sanatoria IVA), pagando gli importi dovuti. Di conseguenza, entrambe le parti chiedono la fine del contenzioso. La Corte di Cassazione, preso atto dell'avvenuto pagamento e della rinuncia implicita nel meccanismo della definizione agevolata, dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
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