Un contribuente, dopo aver impugnato in Cassazione una sentenza sfavorevole in materia di accertamenti fiscali, deposita un atto di rinuncia al ricorso. Sebbene la rinuncia non sia stata formalmente notificata all'Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. La decisione chiarisce che la rinuncia, pur non potendo determinare l'estinzione del processo per vizio di forma, manifesta il definitivo venir meno dell'interesse alla decisione, causando così una inammissibilità sopravvenuta.
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