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Art. 385 Codice Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 385 Codice Penale

Reato di evasione: la strada non è la soglia di casa
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di evasione a carico di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari. Il soggetto sosteneva di essersi fermato solo sulla soglia di casa, configurando una semplice violazione delle prescrizioni. Tuttavia, i giudici hanno accertato che l'uomo si trovava in mezzo alla strada di notte a parlare con estranei. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, escludendo la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche a causa dei precedenti penali per spaccio e furto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Violazione degli arresti domiciliari: fuori orario costa caro
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per la violazione degli arresti domiciliari. L'uomo si era allontanato dalla propria abitazione in un orario non consentito, violando i limiti temporali stabiliti dal giudice nel provvedimento di autorizzazione. La Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, rilevando che i motivi del ricorso erano del tutto generici e si limitavano a riprodurre le stesse difese già respinte in appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: uscire prima costa caro anche se si rientra
Il Detenuto, sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, si è allontanato dalla propria abitazione prima dell'orario consentito e senza alcuna valida giustificazione. Le forze dell'ordine hanno accertato la sua assenza durante un controllo di routine. Il soggetto è rientrato nell'abitazione solo dopo essere stato avvertito telefonicamente dal padre della presenza dei Carabinieri. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del condannato, confermando la condanna per il reato di evasione. I giudici hanno escluso l'applicazione dello sconto di pena per la presentazione spontanea, poiché il rientro a casa è stato determinato dalla paura del controllo in corso e non da una libera scelta. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: la Cassazione nega il riesame dei fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.). L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti operata nei precedenti gradi di giudizio e la mancata concessione delle attenuanti generiche, ritenendo la pena eccessiva. La Suprema Corte ha ribadito che il giudizio di legittimità non può comportare una nuova valutazione dei fatti, compito esclusivo dei giudici di merito. Inoltre, la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti sono stati motivati in modo logico e coerente dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di evasione: perché la Cassazione non riscrive i fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di evasione. L'imputato contestava la ricostruzione dei fatti operata nei gradi precedenti e lamentava la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente ai giudici di merito e che la causa di non punibilità non può essere richiesta per la prima volta in Cassazione se non era stata proposta in appello. Di conseguenza, la condanna è stata confermata con l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Termine di notifica in appello: la Cassazione respinge il ricorso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per evasione. Il ricorrente lamentava il mancato rispetto dei termini per la notifica del decreto di fissazione udienza in appello. La Suprema Corte ha chiarito che, trattandosi di un appello limitato ai soli motivi sulla pena, si applica il rito camerale con il termine di notifica in appello di dieci giorni, pienamente rispettato nel caso di specie. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Reato di evasione: ricorso inammissibile se i motivi sono generici
Il Ricorrente, condannato per il reato di evasione ai sensi dell'articolo 385 del codice penale, ha proposto ricorso per Cassazione contestando la propria responsabilità penale e lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, l'applicazione della recidiva e l'eccessività della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato che la contestazione sulla responsabilità era generica e non era stata sollevata in appello. Inoltre, le doglianze sulla pena e sulle attenuanti riguardavano valutazioni di merito già logicamente motivate nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di evasione: la fuga prolungata cancella ogni attenuante
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.). L'imputato contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. I giudici hanno chiarito che la considerevole durata dell'allontanamento impedisce l'applicazione della causa di non punibilità. Inoltre, la recidiva è stata confermata a causa della spiccata propensione al crimine del soggetto. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la condanna, obbligando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Evasione prolungata: no alla particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di evasione. L'imputato chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione della Corte d'Appello, stabilendo che la considerevole durata dell'allontanamento dal luogo di detenzione impedisce il riconoscimento del beneficio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche negate: la Cassazione conferma la pena
Il condannato per il reato di evasione ha proposto ricorso in Cassazione contestando il diniego delle attenuanti generiche e lamentando l'eccessiva gravità della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non deve confutare ogni singolo argomento difensivo, ma può limitarsi a indicare gli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per la decisione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: ricorso generico e condanna confermata
Il caso riguarda un uomo condannato per il reato di evasione. L'imputato ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione per contestare la decisione della Corte d'Appello di Bologna. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato era del tutto generico, privo di specifiche ragioni di diritto o di elementi di fatto a supporto della contestazione. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna e sanzionando il ricorrente con il pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche negate: quando l’evasione costa caro
Il caso riguarda un uomo condannato per il reato di evasione. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente eccessiva severità della pena inflitta. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito indichi in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione, senza dover analizzare ogni singolo argomento della difesa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Evasione e attenuanti generiche: quando il diniego è legittimo
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per il reato di evasione. Il ricorrente contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conseguente eccessività della pena applicata. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito indichi in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Attenuanti generiche negate: la Cassazione conferma la pena
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per il reato di evasione. L'imputato contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'eccessiva severità della pena. I giudici di legittimità hanno chiarito che, per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito indichi gli elementi decisivi che giustificano il diniego. Nel caso specifico, la decisione è stata correttamente motivata basandosi sulla gravità della condotta e sui numerosi precedenti penali del condannato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di evasione: rigettata la particolare tenuità del fatto
Un uomo, già condannato per il reato di evasione, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché la questione non era stata sollevata in appello e il soggetto presentava tre precedenti penali specifici, escludendo la non abitualità del comportamento. L'inammissibilità ha inoltre impedito di far valere la prescrizione del reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Applicazione della recidiva: confermata condanna per evasione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di evasione. L'imputato contestava la mancata disapplicazione della recidiva da parte dei giudici di merito. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che il ricorso non ha contestato efficacemente le motivazioni della sentenza precedente. I giudici d'appello avevano infatti evidenziato la spiccata pericolosità sociale dell'uomo, incline a delinquere con estrema facilità. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna e ha sanzionato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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Particolare tenuità del fatto ed evasione: stop dalla recidiva
Un uomo condannato per il reato di evasione ha proposto ricorso in Cassazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la presenza della recidiva reiterata esclude per legge sia l'applicazione della particolare tenuità del fatto, sia un bilanciamento favorevole delle attenuanti. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
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Reato di evasione: la parziale infermità non esclude il dolo
L'Imputata, condannata per il reato di evasione (art. 385 c.p.), ha proposto ricorso in Cassazione contestando la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo. La difesa sosteneva che la ridotta capacità mentale, riconosciuta tramite l'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.), escludesse la consapevolezza della condotta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché generico e ripetitivo dei motivi d'appello. I giudici hanno chiarito che il vizio parziale di mente riduce la pena ma non esclude la presenza del dolo, confermando così la responsabilità penale e condannando la ricorrente al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria.
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Reato di evasione: la Cassazione nega la tenuità del fatto
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di evasione. L'imputato aveva contestato la propria responsabilità penale, questione tuttavia non sollevata nel precedente giudizio di appello, e aveva richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre al riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione dei gradi precedenti, rilevando che le censure sollevate erano meramente ripetitive di argomenti già ampiamente e correttamente respinti dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Reato di evasione: la Cassazione nega le attenuanti
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di evasione. L'imputato contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre all'applicazione della recidiva. I giudici di legittimità hanno stabilito che i motivi di ricorso erano generici e ripetitivi rispetto a quanto già esaminato in appello. Per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice indichi anche un solo elemento decisivo che giustifichi il diniego. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle ammende.
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