La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un cittadino condannato per il reato di evasione. L'imputato aveva contestato la propria responsabilità penale, questione tuttavia non sollevata nel precedente giudizio di appello, e aveva richiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, oltre al riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva. I giudici di legittimità hanno confermato la decisione dei gradi precedenti, rilevando che le censure sollevate erano meramente ripetitive di argomenti già ampiamente e correttamente respinti dalla Corte d'Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato con condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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