Una società aveva proposto ricorso per regolamento di competenza avverso un'ordinanza del Tribunale di Forlì. Prima dell'udienza, ha presentato una rinuncia al ricorso, che è stata accettata dalla controparte. La Corte di Cassazione, applicando le nuove norme procedurali, ha dichiarato estinto il giudizio. In virtù dell'accettazione della rinuncia, la Corte non ha condannato la parte ricorrente alle spese, accogliendo la richiesta congiunta delle parti di compensarle integralmente.
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