Un avvocato ha presentato istanza per ottenere la liquidazione del compenso relativo all'assistenza di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice di primo grado ha rigettato la richiesta e revocato l'ammissione per il mancato deposito della documentazione sui redditi. Il magistrato ha però deciso la causa prima della scadenza prorogata dalla normativa emergenziale sulla sospensione dei termini. Il Tribunale di Roma ha confermato il rigetto, ritenendo che il legale avrebbe dovuto depositare i documenti entro la nuova scadenza, nonostante la causa fosse già chiusa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del difensore, stabilendo che il tribunale dell'opposizione deve valutare i documenti reddituali prodotti durante l'impugnazione, poiché la chiusura anticipata e illegittima del fascicolo impediva qualsiasi deposito.
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