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Art. 358 Codice Penale — Anno 2023

Altri anni per Art. 358 Codice Penale

Rivelazione di segreto d’ufficio: gestore pubblico ma innocente
La Corte di Cassazione ha confermato l'assoluzione del Legale Rappresentante di una società privata di videosorveglianza, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento. Il Legale Rappresentante aveva avvisato alcuni dipendenti comunali del sequestro in corso delle registrazioni delle telecamere da parte della polizia. La Corte ha stabilito che, pur rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio per la gestione dei dati di sicurezza, la condotta non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio. La notizia dell'indagine non riguardava infatti il servizio di archiviazione svolto, ma era stata solo appresa in quell'occasione, escludendo così il nesso funzionale richiesto dalla legge.
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Peculato per omesso versamento: il ritardo che costa la condanna
Il Concessionario di una ricevitoria del lotto è stato condannato per il reato di peculato per omesso versamento per non aver trasferito allo Stato circa ventiquattromila euro di giocate. La difesa chiedeva di riqualificare il fatto come semplice ritardo sanzionabile in via amministrativa, evidenziando che il denaro era stato restituito dopo un anno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che trattenere il denaro pubblico per un anno dopo la cessazione dell'attività e senza alcuna giustificazione dimostra la volontà di comportarsi come proprietario esclusivo delle somme. Questo comportamento configura il reato più grave di peculato e non un mero ritardo contabile.
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Rifiuto di fornire le proprie generalità: condannati i passeggeri
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 150 euro di ammenda per due passeggeri colpevoli del reato di rifiuto di fornire le proprie generalità a un capotreno durante un controllo dei biglietti. I passeggeri avevano impugnato la sentenza del Tribunale di Brindisi, sostenendo un difetto di motivazione e chiedendo il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rilevando che i giudici di merito avevano ampiamente dimostrato la responsabilità dei soggetti, i quali comprendevano perfettamente la lingua italiana e avevano opposto un netto rifiuto alla richiesta del pubblico ufficiale. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
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Mance e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Alcuni addetti alle camere mortuarie ospedaliere ricevevano denaro da un'impresa funebre per segnalare i decessi e indirizzare i familiari. Condannati in appello per rivelazione di segreto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, gli imputati hanno proposto ricorso. La Cassazione ha annullato la sentenza con rinvio. La Corte ha chiarito che i necrofori sono incaricati di pubblico servizio. Tuttavia, per configurare la corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio occorre violare una specifica norma di legge, non applicabile in questo caso. Inoltre, i dati dei familiari dei defunti non sono notizie segrete. Infine, se esiste un accordo corruttivo unico a monte, non si applica la continuazione ma il reato è unico.
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Induzione indebita: annullata la condanna per i loculi abusivi
Il Responsabile del Personale di una ditta di servizi cimiteriali era stato condannato per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità. L'accusa sosteneva che l'uomo avesse convinto alcuni cittadini a pagare somme di denaro per l'acquisto illecito di loculi abusivi, agendo in concorso con il Comandante della Polizia Mortuaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, annullando la condanna con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello non ha chiarito se l'imputato rivestisse davvero la qualifica di incaricato di pubblico servizio, né ha provato l'effettivo abuso di potere o la reale complicità con il pubblico ufficiale. Il processo dovrà quindi essere interamente celebrato da capo.
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Reato di peculato: condannato il dipendente per crediti virtuali
Un dipendente di una società privata di riscossione tributi ha utilizzato il sistema informatico aziendale per stornare crediti fiscali di ignari contribuenti e usarli per pagare i debiti di terzi e di un proprio familiare. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di peculato. I giudici hanno chiarito che anche i crediti immateriali con valore economico possono essere oggetto di appropriazione. Inoltre, il dipendente di un concessionario privato di riscossione riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Il ricorso è stato rigettato, confermando la responsabilità penale del lavoratore.
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Reato di peculato: niente condanna se l’ente è privato
Una dipendente di una casa di riposo, addetta alla contabilità, viene accusata del reato di peculato per essersi appropriata di somme di denaro falsificando mandati di pagamento e trattenendo le rette degli ospiti. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa, stabilendo che la natura dell'ente (ex IPAB poi fondazione privata) e le mansioni concrete della lavoratrice escludono la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Di conseguenza, i giudici riqualificano il fatto come appropriazione indebita aggravata. Poiché per questo reato i termini di tempo sono più brevi, la Suprema Corte dichiara il reato estinto per intervenuta prescrizione, annullando la condanna penale senza rinvio, pur confermando il risarcimento dei danni in sede civile.
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Reato di peculato: assolto il gestore che gioca senza pagare
Il titolare di una ricevitoria del lotto è stato condannato in appello per il reato di peculato per non aver versato all'Erario oltre quindicimila euro. Tuttavia, l'imputato aveva effettuato personalmente le giocate senza pagarle, sperando di coprire i debiti con le vincite. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio perché il fatto non sussiste. I giudici hanno chiarito che il reato di peculato si configura solo quando il ricevitore si appropria di denaro effettivamente riscosso dai clienti (denaro pubblico). Nel caso di giocate personali non pagate, non c'è alcuna materiale apprensione di denaro pubblico, ma sorge solo un debito civile verso lo Stato. Di conseguenza, la condotta non costituisce reato.
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Incaricato di pubblico servizio: la Cassazione condanna i pescatori
Due pescatori abusivi, sorpresi a pescare in un'area marina protetta, hanno aggredito un dipendente del consorzio di gestione che cercava di fermarli. I pescatori hanno contestato la qualifica della vittima e le lesioni causate. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che il dipendente, avendo compiti di controllo e segnalazione alla Capitaneria, riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Reato di peculato: condannato il casellante che restituisce i soldi
Un dipendente di un consorzio autostradale, con mansioni di esattore del pedaggio, è stato condannato per il reato di peculato per essersi appropriato di circa 1.850 euro incassati ai caselli. L'ammanco è emerso dal confronto tra i dati del sistema informatico e le distinte cartacee compilate dall'uomo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando la condanna. I giudici hanno chiarito che il casellante riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché gestisce denaro pubblico con precisi obblighi di rendicontazione. Inoltre, la successiva restituzione della somma non cancella l'offesa all'integrità della Pubblica Amministrazione, escludendo così le attenuanti generiche o della particolare tenuità del fatto.
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Danneggiamento aggravato: condanna anche se il camion è privato
Un cittadino è stato condannato per il reato di danneggiamento aggravato per aver vandalizzato un camion dei rifiuti di proprietà di un'azienda privata concessionaria del servizio pubblico di raccolta rifiuti. L'imputato ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che il mezzo, appartenendo a un privato, non potesse considerarsi destinato a un pubblico servizio e chiedendo l'applicazione della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che ciò che conta è la funzione pubblica del servizio svolto (la raccolta dei rifiuti) e non la natura pubblica o privata del proprietario del bene. Inoltre, il danno arrecato a un mezzo nuovo esclude la particolare tenuità. Di conseguenza, l'imputato perde la causa e deve pagare le spese e una sanzione pecuniaria.
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Dirigenti di società pubblica con stipendio extra: assolti dal peculato
Tre dirigenti di un'azienda di trasporti pubblici sono stati accusati di peculato per aver ricevuto voci stipendiali extra, non previste dal contratto collettivo, sulla base di un atto illegittimo del Presidente della società. La Corte di Cassazione li ha assolti con formula piena. La sentenza stabilisce un principio fondamentale sul peculato dirigenti società pubblica: la gestione dei rapporti di lavoro, anche in un'azienda pubblica, rientra nel diritto privato. Di conseguenza, i dirigenti non agivano come incaricati di pubblico servizio e non avevano la disponibilità giuridica dei fondi. Il fatto, quindi, non costituisce reato.
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Appropriazione indebita gestore parcometri: non è peculato
La Corte di Cassazione ha stabilito che non commette peculato, ma il meno grave reato di appropriazione indebita, il gestore di parcometri che trattiene per sé gli incassi destinati a un Comune. La decisione si fonda sulla natura del rapporto: un semplice contratto privato di noleggio e gestione non è sufficiente a conferire al privato la qualifica di 'incaricato di pubblico servizio'. Di conseguenza, la sua condotta viene riqualificata come appropriazione indebita gestore parcometri. La condanna è stata confermata nel merito, ma la pena dovrà essere ricalcolata dalla Corte d'Appello in base al reato più lieve.
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Società pubblica, soldi privati: peculato annullato al liquidatore
La Corte di Cassazione ha annullato un sequestro di circa 60.000 euro a carico del liquidatore di una società pubblica, accusato di peculato. La sentenza stabilisce un principio fondamentale: la qualifica di incaricato di pubblico servizio non può derivare automaticamente dal solo fatto che la società sia controllata da un ente pubblico. È necessario un esame approfondito delle attività concretamente svolte dal soggetto. Se queste attività sono regolate dal diritto privato e non implicano l'esercizio di poteri pubblici, non si può configurare il reato di peculato, ma al massimo quello di appropriazione indebita. La Corte ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sul pericolo di dispersione dei beni, basata solo sulla personalità dell'indagato.
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Slot: incassi non versati? Non è debito ma peculato del gestore
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato del sub-concessionario di slot machine che non aveva versato al concessionario la quota di incassi destinata allo Stato (PREU). La difesa sosteneva si trattasse di un semplice inadempimento contrattuale, ma i giudici hanno stabilito un principio fondamentale: il denaro raccolto dalle slot appartiene alla pubblica amministrazione fin dal momento dell'incasso. Di conseguenza, il gestore è un incaricato di pubblico servizio e la sua appropriazione indebita configura il grave reato di peculato, non una semplice violazione tributaria. Questa sentenza chiarisce la natura pubblica del denaro delle giocate e le gravi responsabilità penali dei gestori.
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Peculato ONLUS: da aiuto ai poveri a profitto personale
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato a carico degli amministratori di fatto di alcune ONLUS. Questi, incaricati di distribuire aiuti alimentari acquistati con fondi europei, si erano appropriati dei beni per rivenderli. La sentenza stabilisce un principio chiave sul peculato ONLUS: non conta la natura privata dell'ente, ma la finalità pubblica del servizio svolto. La distribuzione di cibo ai bisognosi è un'attività di interesse pubblico. Di conseguenza, chi la gestisce assume la qualifica di 'incaricato di pubblico servizio' e risponde del reato di peculato se si appropria dei beni, anche se opera tramite un'associazione privata.
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Peculato Gestore Slot: Incassi trattenuti, condanna confermata
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un gestore di apparecchi da gioco che si era appropriato degli incassi, circa 42.000 euro, senza versarli al concessionario statale. La difesa sosteneva la mancanza di dolo, ma i giudici hanno stabilito un principio chiaro: il denaro raccolto, inclusa la quota di imposta (PREU), appartiene alla Pubblica Amministrazione fin dal momento dell'incasso. Trattenerlo integra il reato di peculato gestore slot, poiché il gestore agisce come incaricato di pubblico servizio. La condanna è quindi diventata definitiva.
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Peculato: uso indebito della carta aziendale pubblica.
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato a carico dell'amministratore unico di una società a capitale interamente pubblico. L'imputato aveva utilizzato la carta di credito aziendale per acquisti personali, tra cui abbigliamento di lusso, libri e dispositivi elettronici. La difesa sosteneva l'insussistenza del danno patrimoniale e l'avvenuta restituzione di alcune somme. Tuttavia, i giudici hanno ribadito che il peculato si consuma nel momento stesso dell'appropriazione, rendendo irrilevante la restituzione successiva o la breve durata della sottrazione del denaro.
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Incaricato di pubblico servizio: i limiti del peculato
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio un'ordinanza cautelare riguardante il reato di peculato contestato a dipendenti di una ditta di raccolta rifiuti. Il fulcro della decisione risiede nell'esclusione della qualifica di incaricato di pubblico servizio per chi svolge mansioni meramente materiali. Gli indagati erano accusati di essersi appropriati di gasolio dagli automezzi aziendali, ma la Corte ha stabilito che, trattandosi di operai e conducenti con compiti esecutivi e privi di autonomia decisionale, non è configurabile il delitto di peculato, mancando la necessaria qualifica pubblicistica.
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Incaricato di pubblico servizio e reato di peculato
La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di due dipendenti di una ditta privata incaricata della raccolta rifiuti, accusati di peculato per aver sottratto gasolio dall'autocarro aziendale. Il punto centrale della controversia riguarda la qualifica di incaricato di pubblico servizio. La Suprema Corte ha stabilito che gli operatori ecologici che svolgono mansioni meramente materiali ed esecutive non possono essere considerati incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 c.p. Di conseguenza, mancando la qualifica soggettiva necessaria, il reato di peculato non è configurabile, portando all'annullamento senza rinvio della misura cautelare interdittiva precedentemente applicata.
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