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Art. 293 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

Altri anni per Art. 293 Codice di Procedura Penale

Diritto di difesa nell’interrogatorio: annullata la sospensione
Un appartenente alle forze dell'ordine, accusato di accesso abusivo a un sistema informatico, è stato sospeso dal servizio. Prima della sospensione, il giudice lo ha interrogato negando però al suo difensore la possibilità di estrarre copia dei documenti d'indagine, consentendone solo la visione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che il **diritto di difesa nell'interrogatorio** viene violato se non si permette di fotocopiare o scaricare gli atti d'accusa. Di conseguenza, l'interrogatorio e la successiva sospensione sono nulli. La Suprema Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento cautelare, ripristinando pienamente le funzioni del lavoratore.
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Custodia cautelare in carcere: truffa e sospetto mafioso
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Lavoratore contro l'ordinanza del Tribunale del Riesame che confermava la custodia cautelare in carcere. L'indagato era accusato di truffa aggravata ai danni dell'INPS e di un'agenzia interinale, realizzata tramite l'assunzione fittizia di braccianti agricoli per favorire un'azienda agricola, con l'aggravante del metodo mafioso. La difesa lamentava vizi formali sulla data del provvedimento, la mancata notifica e l'assenza di esigenze cautelari. La Suprema Corte ha chiarito che i vizi formali erano semplici refusi e che, per i reati aggravati da agevolazione mafiosa, opera la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Di conseguenza, l'indagato resta in carcere e deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Retrodatazione misure cautelari: la decisione
La Corte di Cassazione ha stabilito che il principio di retrodatazione misure cautelari non si applica se la sequenza di provvedimenti non custodiali (come divieto e obbligo di dimora) viene interrotta da una misura qualitativamente diversa e più grave, come gli arresti domiciliari. Tale interruzione fa decorrere un nuovo termine di durata dal momento della notifica della nuova misura, impedendo di sommare i periodi ai fini del calcolo del termine massimo di fase.
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Esigenze cautelari: il tempo non cancella il pericolo
Un indagato, sottoposto agli arresti domiciliari per una serie di furti, ricorre in Cassazione sostenendo che le esigenze cautelari fossero venute meno a causa del tempo trascorso. La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che il pericolo di reiterazione del reato può sussistere anche a distanza di tempo, specialmente di fronte a reati commessi con modalità organizzate e a specifici precedenti penali dell'indagato. La decisione conferma che la valutazione delle esigenze cautelari deve basarsi sulla capacità a delinquere complessiva del soggetto.
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Diritto di accesso agli atti: onere della difesa
Un indagato per associazione di tipo mafioso e altri gravi reati ha impugnato la misura di custodia cautelare, lamentando una violazione del suo diritto di difesa. Sosteneva che l'ufficio del pubblico ministero non lo avesse avvisato della disponibilità delle intercettazioni richieste. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il diritto di accesso agli atti impone al difensore un onere di diligenza: una volta ottenuta l'autorizzazione, deve attivarsi autonomamente per ottenere il materiale probatorio, senza attendere una notifica. La Corte ha inoltre confermato la legittimità della coesistenza di due distinti capi d'imputazione per associazione mafiosa e per narcotraffico.
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Misure cautelari: la Cassazione annulla il sequestro
La Corte di Cassazione ha esaminato un ricorso contro delle misure cautelari applicate a un indagato per reati societari e fiscali, tra cui la bancarotta fraudolenta. La Corte ha confermato la misura degli arresti domiciliari, ritenendo ben motivate le esigenze cautelari come il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio. Tuttavia, ha annullato con rinvio l'ordinanza nella parte relativa al sequestro preventivo di un immobile, poiché il Tribunale del riesame aveva completamente omesso di pronunciarsi su quel specifico motivo di impugnazione, integrando così una violazione di legge.
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