La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un Pubblico Ministero contro la decisione di un Tribunale del Riesame che aveva escluso la gravità indiziaria per il reato di partecipazione ad associazione terroristica a carico di un indagato. La Corte conferma la distinzione tra l'attività di propaganda/apologia, penalmente rilevante sotto altra fattispecie, e la vera e propria partecipazione, che richiede la prova di un "contatto qualificato" e un inserimento operativo nella struttura dell'organizzazione.
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