Un Ente pubblico, dopo aver modificato la propria classificazione organizzativa da 'struttura complessa' a 'semplice', ha chiesto indietro una parte dello stipendio versato al suo Segretario Generale. La modifica, infatti, faceva venir meno il presupposto per l'erogazione di una specifica indennità di posizione. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto dell'Ente alla restituzione della retribuzione non dovuta. Secondo i giudici, una volta cessata la base giuridica che giustificava il pagamento, le somme corrisposte successivamente sono indebite e devono essere restituite. Il ricorso del Lavoratore è stato quindi respinto.
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