Alcuni dipendenti formalmente assunti da ditte esterne svolgevano mansioni ordinarie e continuative direttamente per l'azienda committente, la quale ne gestiva e dirigeva l'attività lavorativa quotidiana. I giudici hanno accertato la presenza di un appalto non genuino, configurando una somministrazione illecita di manodopera estranea agli accordi formali. La Corte di Cassazione ha confermato l'assunzione diretta dei lavoratori presso la società committente con decorrenza retroattiva e relativo inquadramento contrattuale. La Suprema Corte ha inoltre respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dall'impresa, ribadendo che i termini di decorrenza restano sospesi durante il rapporto privo di stabilità reale. Il ricorso aziendale è stato integralmente respinto, con pieno riconoscimento dei diritti maturati dai dipendenti.
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