Una banca ha avviato un'azione revocatoria contro due coniugi per rendere inefficace la vendita di un immobile dal marito alla moglie, poi destinato a un fondo per i figli. Il marito era garante di una società poi fallita. Nel giudizio è intervenuto il Curatore fallimentare della società, subentrando alla banca. La moglie ha contestato l'intervento, sostenendo che il fallimento della società non potesse revocare atti personali del socio per debiti non sociali. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il curatore del fallimento della società è legittimato a esercitare l'azione revocatoria anche sugli atti personali del socio illimitatamente responsabile, poiché il recupero del patrimonio avvantaggia tutti i creditori. La moglie perde la causa e deve pagare le spese.
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