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Art. 191 Codice della Strada — Anno 2022

Altri anni per Art. 191 Codice della Strada

Omicidio stradale: Cassazione conferma condanna per conducente imprudente
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio stradale di un conducente che ha investito e ucciso un pedone sulle strisce. Il conducente aveva violato le norme del Codice della Strada per negligenza e imprudenza. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso, escludendo che il pedone avesse avuto una condotta colposa o che ci fosse un'interruzione del nesso causale. Ha anche confermato la legittimità della revoca della patente di guida. Il conducente dovrà pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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Omicidio Colposo: Pedone imprudente non scagiona l’automobilista
L'Automobilista ha causato la morte del Pedone investendolo mentre attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo, ribadendo che la condotta del pedone, seppur imprudente, non interrompe il nesso causale. L'Automobilista aveva il dovere di moderare la velocità e fermarsi, specialmente in condizioni avverse e in presenza di attraversamenti pedonali vicini. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Omicidio stradale: condanna per il pedone investito
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per omicidio stradale a carico di un automobilista che viaggiava di notte a velocità non adeguata. Il conducente ha investito mortalmente una persona anziana intenta ad attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali. La difesa sosteneva la scarsa visibilità e l'imprevedibilità dell'attraversamento fuori dalle strisce. I giudici hanno invece ribadito che il conducente ha il dovere assoluto di ispezionare costantemente la carreggiata e moderare l'andatura vicino ai passaggi pedonali. La presenza di pedoni nelle adiacenze delle strisce rappresenta un evento del tutto prevedibile. Il ricorso dell'automobilista è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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Velocità e Negligenza: Omicidio Colposo Stradale, Ricorso Inammissibile
Un automobilista ha investito e ucciso un pedone mentre guidava a velocità eccessiva (75 km/h in zona 50 km/h). I giudici di merito lo hanno condannato per omicidio colposo stradale, riconoscendo un concorso di colpa del 40% alla vittima (ubriaca, vestita di scuro, sulla carreggiata). L'automobilista ha presentato ricorso in Cassazione contestando la velocità, il limite stradale, l'imprevedibilità dell'evento e la severità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna e ritenendo che le questioni fossero già state adeguatamente esaminate.
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Omicidio stradale: investire chi è fuori dalle strisce condanna
Un motociclista viaggiava a circa 70 chilometri orari su un tratto urbano con limite a 50, guidando un mezzo con freni inefficienti. Il conducente ha investito e ucciso un anziano intento ad attraversare fuori dalle strisce pedonali nei pressi di una fermata dell'autobus. I giudici di merito hanno condannato il guidatore per il reato di omicidio stradale. L'imputato ha proposto ricorso sostenendo che la condotta imprudente della vittima avesse interrotto il nesso di causa e chiedendo la concessione delle attenuanti per intervenuto risarcimento parziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'attraversamento irregolare di un pedone costituisce un rischio prevedibile della circolazione e non esclude la colpa del guidatore.
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Omicidio stradale: impronta sulla vittima ma auto pulita
Un automobilista viene condannato per omicidio stradale per aver investito e ucciso un pedone durante una manovra di retromarcia. La condanna si basa su indizi temporali e sulla presenza di un'ecchimosi a forma di battistrada sulla gamba della vittima. Tuttavia, gli accertamenti scientifici sull'auto non rivelano alcuna traccia biologica o ematica sugli pneumatici. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa: i giudici di merito non possono superare l'assenza di tracce fisiche con semplici congetture personali. È necessaria una legge scientifica che spieghi come sia possibile un contatto così violento senza alcun trasferimento di materiale organico sulla vettura. La sentenza viene annullata con rinvio per un nuovo giudizio.
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Concorso di colpa del pedone: i cartelli stradali ingannevoli
Un automobilista investe e uccide un pedone che attraversa fuori dalle strisce in una zona con segnaletica stradale contraddittoria (cartello di attraversamento presente, ma strisce assenti in quel punto). I giudici di merito condannano il conducente per omicidio colposo ma stabiliscono un concorso di colpa del pedone pari al 50%, sostenendo che la vittima, conoscendo bene la zona, avrebbe dovuto ignorare il cartello ingannevole. La Corte di Cassazione annulla questa decisione, definendo illogico pretendere che un cittadino debba interpretare e correggere la segnaletica stradale difettosa. Il caso viene rinviato alla Corte d'Appello civile per rideterminare le responsabilità e il risarcimento.
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Omicidio stradale: condanna per l’autista se il pedone ha colpa
Il Conducente di un pullman ha investito e ucciso Il Pedone che attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. La Corte d'appello ha condannato l'autista a otto mesi di reclusione per omicidio colposo, riconoscendo un concorso di colpa della vittima al 50%. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione, chiedendo l'applicazione della più recente norma sull'omicidio stradale per beneficiare di una specifica attenuante. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che non è possibile combinare frammenti di leggi diverse per creare una terza norma di favore. La vecchia disciplina applicata restava comunque più vantaggiosa nel complesso rispetto alla nuova fattispecie di omicidio stradale.
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Omicidio colposo da incidente stradale: stop a chi non rallenta
Un automobilista è stato condannato per omicidio colposo da incidente stradale dopo aver investito e ucciso un pedone che camminava sul margine destro di una strada extraurbana. L'incidente è avvenuto in condizioni di scarsa visibilità dovute all'abbagliamento solare e a una zona d'ombra creata da un muro. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del conducente, confermando la condanna. I giudici hanno stabilito che l'automobilista avrebbe dovuto ridurre drasticamente la velocità, fino a renderla minima, per far fronte alle concrete difficoltà visive ambientali. La mancata moderazione della velocità configura una chiara violazione delle norme del codice della strada, rendendo prevedibile ed evitabile l'evento drammatico.
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