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Art. 1904 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 1904 Codice Civile

Clausola claims made: l’ospedale paga se la polizza è scaduta
Una paziente ha chiesto il risarcimento dei danni a una struttura sanitaria per un errore medico. La struttura ha chiamato in causa le proprie assicurazioni per ottenere la manleva. I giudici di merito hanno escluso la copertura assicurativa poiché una delle polizze conteneva una clausola claims made e la richiesta di risarcimento era giunta dopo la scadenza del contratto. La struttura sanitaria ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo la vessatorietà della clausola e contestando il riparto dell'onere della prova. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la clausola claims made è valida e definisce il rischio assicurato senza costituire una decadenza illecita. Spetta all'assicurato dimostrare l'eventuale squilibrio contrattuale.
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Clausola claims made: il professionista perde contro l’assicurazione
Un professionista ha chiesto alla propria compagnia assicurativa l'indennizzo per un errore professionale commesso durante la validità della polizza. La compagnia ha rifiutato il pagamento poiché la richiesta di risarcimento era stata presentata anni dopo la scadenza del contratto, violando la Clausola claims made pattuita. Il professionista ha contestato la validità di tale clausola, ritenendola una decadenza illegittima poiché dipendente dalla volontà del terzo danneggiato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del professionista, confermando la piena validità della Clausola claims made. I giudici hanno chiarito che questa clausola non limita un diritto già acquisito, ma definisce l'oggetto stesso del rischio assicurato. Di conseguenza, il professionista perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Contratto di trasporto: merce rubata ma l’indennizzo sfuma
Una società venditrice spedisce in Canada 39 bancali di alluminio sigillati in un container. All'arrivo, l'acquirente constata che 32 bancali sono stati rubati durante il tragitto. La venditrice chiede l'indennizzo alla propria assicurazione, ma la Corte d'Appello rigetta la domanda per difetto di legittimazione. La Cassazione conferma la decisione: con la consegna parziale e l'accettazione della merce da parte del destinatario, i diritti derivanti dal contratto di trasporto si trasferiscono interamente a quest'ultimo. Di conseguenza, solo l'acquirente estero ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno all'assicuratore. La nota di credito emessa dalla venditrice non equivale a una cessione dei diritti risarcitori.
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Interpretazione polizza: la Cassazione boccia la lettura
Una società di gestione idrica, condannata a risarcire i danni da rottura di una condotta, si è vista negare la copertura assicurativa dalla Corte d'Appello. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che l'interpretazione della polizza assicurativa era stata errata e parziale. Il giudice di merito aveva considerato solo la clausola di esclusione per 'infiltrazioni', ignorandone un'altra che estendeva la copertura ai danni da rottura accidentale di condutture. La Suprema Corte ha ribadito che i contratti devono essere interpretati nel loro complesso, rinviando il caso per un nuovo esame.
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