Un'azienda utilizzatrice di un impianto in leasing subisce un incendio e chiede l'indennizzo alla compagnia assicurativa. L'assicuratore rifiuta il pagamento, eccependo che la polizza era stata stipulata dalla società di leasing (proprietaria del bene) e che mancava il suo consenso. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'utilizzatrice. I giudici chiariscono che la specifica appendice contrattuale, firmata da tutte le parti, configurava una valida cessione del diritto all'indennizzo a favore dell'utilizzatrice. Di conseguenza, non era necessario alcun ulteriore consenso per liquidare il danno. La Suprema Corte cassa la sentenza d'appello e rinvia la causa per un nuovo esame, stabilendo che il trasferimento del credito derivante dalla polizza è pienamente efficace tra le parti.
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