Una società assicuratrice, dopo aver indennizzato un'azienda venditrice per il furto di merce durante un trasporto internazionale, ha agito in surroga contro lo spedizioniere e il vettore. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito che aveva condannato i trasportatori. Il motivo è la mancata e adeguata motivazione sulla natura del contratto di vendita: se si tratta di una 'vendita con spedizione', la proprietà e il rischio passano al compratore al momento della consegna al vettore. Di conseguenza, il venditore non avrebbe più avuto un interesse assicurabile, rendendo indebito l'indennizzo e illegittima l'azione di surroga dell'assicuratore. La Corte ha rinviato il caso per una nuova valutazione dei patti contrattuali.
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