Un acquirente si è opposto al pagamento della provvigione del mediatore richiesta da un'agenzia immobiliare per l'acquisto di un appartamento. L'acquirente lamentava che l'agenzia avesse nascosto la reale natura di un ingombrante blocco di cemento nel soggiorno, rivelatosi poi essere il vano scale del palazzo adiacente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente, confermando il suo obbligo di pagare la provvigione del mediatore. I giudici hanno chiarito che l'acquirente era pienamente consapevole della presenza del blocco di cemento, avendo visitato personalmente l'immobile prima di firmare la proposta d'acquisto. Di conseguenza, non vi è stata alcuna violazione dell'obbligo informativo da parte dell'agenzia, poiché la condizione dell'immobile era nota e non ha impedito la conclusione dell'affare.
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