Una società proponeva l'acquisto di un immobile commerciale pubblicizzato come ampio circa 150 metri quadri. Dopo la stipula del preliminare, l'acquirente scopriva dall'atto di provenienza una superficie reale di soli 126 metri quadri, ridotta poi a 120 metri quadri perché il venditore aveva demolito un soppalco abusivo per regolarizzare l'immobile. Il compratore chiedeva quindi la risoluzione contrattuale per difformità oltre un ventesimo, mentre venditore e agenzia pretendevano caparra e provvigione. I giudici di merito respingevano le richieste dell'acquirente. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso: la tutela dell'articolo 1538 del Codice Civile sulla discrepanza di superficie si applica anche al preliminare di vendita a corpo. Inoltre, la Corte d'Appello ha omesso di valutare il divario originario dei metri quadri, ha motivato in modo solo apparente sulla clausola 'visto e gradito' e ha dichiarato ingiustamente inammissibile l'appello contro l'agente immobiliare.
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