Un condominio ha citato in giudizio l'impresa appaltatrice e il professionista incaricato per gravi difetti emersi durante i lavori di ristrutturazione. I giudici di merito hanno accertato la presenza di vizi costruttivi, condannando in solido l'impresa e il professionista. Quest'ultimo ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo di non dover rispondere per errori materiali di esecuzione dell'impresa. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità del direttore dei lavori. I giudici hanno chiarito che il professionista risponde per omessa vigilanza se non effettua controlli periodici sull'andamento del cantiere, anche per operazioni semplici. In caso di danni derivanti da difetti dell'opera, sussiste un vincolo di solidarietà tra appaltatore e professionista. Spetta a quest'ultimo dimostrare di aver adempiuto diligentemente al proprio incarico per escludere la propria colpa.
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