L'Imputato è stato condannato per il trasporto non autorizzato di settanta chili di rifiuti ferrosi e cavi di rame. Dopo un primo annullamento con rinvio da parte della Cassazione, limitato alla sola valutazione sulla particolare tenuità del fatto, il Tribunale ha negato il beneficio a causa della quantità dei rifiuti. L'Imputato ha proposto un nuovo ricorso, lamentando la mancata dichiarazione di prescrizione del reato e contestando il diniego della causa di non punibilità. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, in caso di rinvio limitato alla particolare tenuità del fatto, la responsabilità è ormai accertata in via definitiva, impedendo la dichiarazione di prescrizione. Inoltre, la quantità di rifiuti esclude la tenuità dell'offesa. L'Imputato perde la causa e deve pagare le spese e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Continua »