Una società autostradale, operante in regime di monopolio, si opponeva al pagamento dell'imposta sulla pubblicità per due insegne affisse su un proprio edificio. La società sosteneva che, in assenza di concorrenza, le insegne non avessero scopo promozionale. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi. Ha stabilito che l'imposta sulla pubblicità insegne è dovuta anche da un monopolista. La finalità pubblicitaria, infatti, non è solo sollecitare l'acquisto rispetto a un concorrente, ma anche diffondere la notorietà del marchio, consolidarne l'immagine e attrarre l'utenza verso i propri servizi. La visibilità verso un pubblico indefinito è sufficiente a integrare il presupposto della tassa.
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