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Art. 1105 Codice Civile — Anno 2026

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Altri anni per Art. 1105 Codice Civile

Delibera condominiale: agenda e rinuncia garanzie
Una condomina ha impugnato una delibera condominiale per lavori straordinari sulla facciata, lamentando la genericità dell'ordine del giorno, la rinuncia alle garanzie dell'appaltatore e l'alterazione del decoro architettonico. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che per la validità della delibera condominiale è sufficiente che l'ordine del giorno indichi gli argomenti in termini essenziali. Inoltre, ha chiarito che la scelta di accettare un'offerta con rinuncia a determinate garanzie rientra nella discrezionalità dell'assemblea e che la modifica del decoro architettonico deve essere provata come una disarmonia rilevante e percettibile.
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Delibera condominiale: impugnazione e termini
La Corte di Cassazione chiarisce che una delibera condominiale successiva, che si limita ad attuare una decisione precedente non impugnata, non può essere contestata per vizi che avrebbero dovuto essere sollevati contro la prima. Nel caso di specie, alcuni condomini avevano impugnato la delibera di ripartizione delle spese per la riparazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, sostenendo che una decisione ancora precedente ne avesse deliberato la dismissione. La Corte ha respinto il ricorso, evidenziando che i condomini avrebbero dovuto impugnare la delibera intermedia che, di fatto, aveva revocato la dismissione e approvato la riparazione. Non avendolo fatto nei termini di legge, tale decisione era divenuta definitiva e vincolante.
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Condominio minimo: lavori senza consenso e limiti
In un caso di condominio minimo, la Corte di Cassazione ha confermato che un comproprietario può eseguire modifiche sulle parti comuni a proprie spese senza il consenso dell'altro, purché non alteri la destinazione d'uso e non impedisca all'altro di farne parimenti uso. La Corte ha rigettato il ricorso del vicino, che non era riuscito a provare che i lavori, consistenti in modifiche al tetto e alla facciata, avessero arrecato un pregiudizio o alterato il decoro architettonico dell'edificio.
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