Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo sostenendo la mancata notifica della cartella di pagamento. La Corte di Cassazione, applicando la recente normativa (art. 12, co. 4-bis, D.P.R. 602/1973), ha dichiarato il ricorso originario inammissibile. La Corte ha stabilito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è preclusa, e la contestazione diretta del ruolo o della cartella è consentita solo se il contribuente dimostra un pregiudizio specifico e qualificato (es. impossibilità di partecipare a gare d'appalto), condizione non provata nel caso di specie.
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