Una società in crisi ha proposto una domanda di concordato con continuità aziendale. Tuttavia, l'attività era cessata da tempo a causa di un incendio che aveva distrutto il capannone e del licenziamento di tutti i dipendenti. I giudici di merito hanno dichiarato inammissibile la proposta poiché, mancando l'effettivo esercizio dell'attività al momento della domanda, il piano andava qualificato come liquidatorio, richiedendo quindi il pagamento di almeno il venti per cento dei creditori chirografari, soglia non prevista. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che per accedere al concordato con continuità aziendale è indispensabile che l'azienda sia effettivamente in esercizio al momento della presentazione della proposta, non bastando la mera intenzione di riprendere l'attività in futuro.
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