Il caso della fondazione sanitaria e l’esenzione ICI ONLUS
Una fondazione no-profit che gestisce una struttura sanitaria convenzionata non ha automaticamente diritto alle agevolazioni fiscali. La Corte di Cassazione ha affrontato questo tema delicato, chiarendo i limiti per ottenere l’esenzione ICI ONLUS sugli immobili destinati ad attività assistenziali. Il caso nasce dal ricorso di un ente morale contro un avviso di accertamento emesso da un Comune per l’anno 2010. L’ente riteneva di poter evitare il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili grazie alla sua natura non commerciale e alla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. I giudici di legittimità hanno invece confermato la legittimità della tassazione, respingendo le tesi difensive dell’ente.
Quando l’attività sanitaria diventa commerciale
Molti enti ritengono che la semplice presenza di una convenzione pubblica escluda la natura commerciale delle loro prestazioni. La realtà giuridica è diversa. La convenzione con lo Stato o con le Regioni prevede tariffe che mirano a coprire i costi di gestione e a remunerare i fattori produttivi. Questo meccanismo di rimborso qualifica l’attività come economica e commerciale a tutti gli effetti di legge. Non rileva il fatto che l’ente non persegua uno scopo di lucro soggettivo. Se il servizio viene pagato a prezzo di mercato o secondo tariffe predeterminate per coprire i costi, l’attività perde il carattere della gratuità. Anche le decisioni della Commissione Europea confermano che un ente senza fine di lucro può svolgere attività economica quando offre beni o servizi sul mercato.
I requisiti necessari per l’esenzione ICI ONLUS
Per beneficiare dell’esenzione ICI ONLUS la legge richiede la presenza contemporanea di due requisiti fondamentali. Il primo requisito è soggettivo e riguarda la natura dell’ente, che non deve avere come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali. Il secondo requisito è oggettivo e impone che l’immobile sia destinato esclusivamente allo svolgimento di specifiche attività meritevoli, come quelle sanitarie o assistenziali. Tuttavia, questo secondo requisito deve essere verificato in concreto. L’attività non deve essere svolta con modalità commerciali. L’esenzione spetta solo se le prestazioni sono del tutto gratuite o se gli utenti pagano un contributo meramente simbolico, radicalmente inferiore ai costi di produzione.
Le motivazioni del rigetto della Cassazione
Le motivazioni della sentenza chiariscono che l’accreditamento pubblico non cancella la natura commerciale dell’attività. I giudici di legittimità hanno spiegato che il Servizio Sanitario Nazionale svolge un’attività pubblica e gratuita per il cittadino. Al contrario, il privato che collabora con la pubblica amministrazione opera in regime commerciale se riceve un corrispettivo proporzionato ai costi del servizio. La Cassazione ha inoltre precisato che le circolari ministeriali non vincolano i giudici nella qualificazione giuridica dei fatti. Anche un bilancio in perdita non dimostra la natura non commerciale dell’attività, poiché le perdite possono dipendere da contingenze temporanee e non dalla gratuità dei servizi. Il verbale della Guardia di Finanza non è bastato a dimostrare il contrario, poiché i proventi dell’attività risultavano comunque significativi.
Le conclusioni sul pagamento dell’imposta
Le conclusioni della Cassazione confermano che la fondazione deve pagare l’imposta comunale e le spese processuali. L’ente non ha fornito prove idonee a dimostrare lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali. I proventi delle attività connesse erano comunque strutturati per coprire i costi di produzione. Questo verdetto lancia un messaggio chiaro a tutti gli enti del terzo settore. La qualifica di ONLUS e la finalità sociale non bastano per evitare le tasse sugli immobili. È sempre necessaria una verifica concreta sulle modalità di gestione economica della struttura. Chi gestisce questi enti deve quindi prestare massima attenzione alla determinazione delle tariffe e alla contabilità interna per evitare pesanti accertamenti fiscali.
Una ONLUS in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale ha sempre diritto all’esenzione ICI?
No, la convenzione pubblica non garantisce l’esenzione se le tariffe applicate sono strutturate per coprire i costi e remunerare i fattori produttivi.
Quali sono i requisiti per ottenere l’esenzione ICI per le attività assistenziali?
Occorrono due requisiti contemporanei: l’immobile deve appartenere a un ente non commerciale e l’attività deve essere svolta con modalità non commerciali, cioè gratuitamente o con tariffe simboliche.
Un bilancio in perdita dimostra la natura non commerciale di un’attività sanitaria?
No, la chiusura del bilancio in perdita non esclude la natura commerciale dell’attività, che rimane tale anche se per qualche contingenza non produce utili.