L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una cooperativa agricola l'applicazione dell'IVA agevolata al 4% per la ristrutturazione di locali destinati al ricovero di bovini, pretendendo l'aliquota ordinaria del 20%. I giudici di merito hanno dato ragione alla società contribuente, riconoscendo i locali come pertinenze di abitazioni rurali. Il Fisco ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha manifestato la volontà di avvalersi della definizione agevolata liti pendenti ai sensi della Legge 130/2022. La Suprema Corte ha verificato la sussistenza preliminare dei requisiti oggettivi e temporali, inclusa la soccombenza totale dell'Amministrazione finanziaria nei gradi precedenti. Pertanto, i giudici hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per permettere il perfezionamento della procedura agevolata.
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