Il Contribuente ha proposto opposizione contro un'intimazione di pagamento per cartelle esattoriali davanti al giudice ordinario. L'Agente della Riscossione ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la competenza spettasse al giudice tributario. Sia il Tribunale che la Corte d'Appello hanno accolto questa eccezione, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione e ritenendo assorbite le altre contestazioni di merito. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, una volta accertata la mancanza di giurisdizione del giudice ordinario, quest'ultimo non può pronunciarsi su nessun altro aspetto della controversia, comprese le eccezioni di merito sollevate dal debitore. Il Contribuente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
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