Un contribuente ha impugnato il diniego del patrocinio a spese dello Stato emesso dalla Commissione tributaria, vedendosi rigettare il ricorso in primo grado per insufficienza di dati reddituali. La Corte di Cassazione, analizzando il caso, ha affrontato il tema della giurisdizione competente per contestare tale rifiuto. Seguendo l'orientamento delle Sezioni Unite, gli Ermellini hanno stabilito che l'impugnazione del decreto di rigetto del patrocinio a spese dello Stato in ambito tributario deve essere proposta davanti al giudice ordinario tramite l'opposizione prevista dall'art. 170 del d.P.R. 115/2002. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario e rimettendo le parti dinanzi al tribunale civile competente, riconoscendo la natura di diritto soggettivo perfetto del beneficio richiesto.
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