Durante una procedura di pignoramento immobiliare, due creditori hanno litigato sulla divisione delle somme ricavate. Il giudice ha risolto il contrasto e uno dei creditori ha proposto opposizione agli atti esecutivi. Dopo il rigetto del Tribunale, il creditore insoddisfatto ha presentato impugnazione di legittimità. Tuttavia, la notifica dell'atto è avvenuta in ritardo. Preso atto dell'errore temporale segnalato dal relatore, la società ha depositato la rinuncia al ricorso in Cassazione prima dell'udienza. La Corte Suprema ha dichiarato l'estinzione del processo per rinuncia. La Cassazione ha condannato il creditore ritardatario al pagamento delle spese legali in favore dell'altro creditore, applicando il principio della soccombenza virtuale.
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