I Contribuenti avevano impugnato avvisi di accertamento fiscale, ma il loro ricorso iniziale era stato dichiarato inammissibile per tardività. Hanno quindi presentato un ricorso per revocazione tributario, sostenendo che la Commissione Tributaria Regionale avesse commesso un errore di fatto, non considerando le loro istanze di accertamento con adesione che avrebbero sospeso i termini. Tuttavia, durante il procedimento in Cassazione, i Contribuenti hanno rinunciato al ricorso, avendo nel frattempo definito la lite fiscale sottostante tramite un pagamento agevolato. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciarsi nel merito.
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