Diversi proprietari di villette a schiera hanno citato in giudizio il venditore-costruttore, i progettisti, il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice per infiltrazioni d'acqua dal tetto e deterioramento della pavimentazione esterna. Tali problematiche integrano gravi difetti dell'immobile ai sensi di legge. In appello, la Corte ha accertato la decadenza e la prescrizione dell'azione contro il direttore dei lavori per i vizi della pavimentazione, poiché i proprietari avevano denunciato il problema soltanto al venditore. Per le coperture, trattandosi di vizi occulti emersi solo dopo la perizia tecnica, i giudici hanno confermato la responsabilità solidale di costruttore, tecnici e impresa appaltatrice. L'assicurazione professionale del progettista e direttore dei lavori deve garantire l'indennizzo solo nei limiti della quota di colpa imputabile al singolo assicurato, escludendo l'estensione automatica all'intero debito solidale.
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