Una collaboratrice scolastica ha chiesto l'inserimento nelle graduatorie ATA di terza fascia, dichiarando il servizio pregresso svolto presso un ente di formazione professionale regionale accreditato. L'istituto scolastico ha inizialmente conferito la supplenza attribuendo il punteggio relativo. In seguito ai controlli successivi, la scuola ha depennato tale punteggio tramite un decreto di rettifica, qualificando l'attività svolta come servizio di fatto e non di diritto. La lavoratrice ha impugnato il provvedimento, lamentando disparità rispetto ai docenti e contestando la tardività dei controlli. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che la tabella titoli per il personale ATA forma un sistema a tipicità chiusa, non estendibile per analogia agli enti formativi. L'amministrazione può rettificare i punteggi senza scadenze perentorie, salvaguardando unicamente le retribuzioni già percepite.
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