Definizione
Un tipo di contratto di lavoro a tempo determinato che univa la prestazione lavorativa a un percorso formativo, finalizzato a favorire l'inserimento professionale dei giovani. È stato sostituito da altre forme contrattuali.
Orientamento della Cassazione
Su LexCED 33 provvedimenti della Corte di cassazione su questo tema (2022–2026). Nel 45% dei casi il ricorso è stato accolto, almeno in parte.
Esito del ricorso
- Accolto, anche in parte 45%
- Rigettato 27%
- Inammissibile 18%
- Estinto 6%
- Altro 3%
Provvedimenti per anno
2022
2023
2024
2025
2026
Sezioni
- Civile Sez. Lavoro79%
- Civile Sez. 318%
- Civile Sez. 13%
Precedenti più richiamati
- Cass. 4935/1995in 7 provvedimenti
- Cass. 2822/1997in 7 provvedimenti
- Cass. 6018/2009in 7 provvedimenti
- Cass. 21329/2014in 12 provvedimenti
- Cass. 19436/2014in 12 provvedimenti
Dati LexCED, aggiornati ogni giorno. L'esito è letto dal dispositivo dei provvedimenti pubblicati; sono esclusi quelli senza dispositivo leggibile.
Norme più ricorrenti in questi provvedimenti
Provvedimenti
Un Lavoratore, inizialmente con contratto di formazione e lavoro poi convertito a tempo indeterminato, è stato escluso da una progressione orizzontale dall'Ente Pubblico. L'Ente richiedeva un rapporto a tempo indeterminato ad una data precedente alla conversione del Lavoratore. La Corte di Cassazione ha confermato che il periodo del contratto di formazione e lavoro deve essere incluso nel calcolo dell'anzianità di servizio una volta che il rapporto diventa a tempo indeterminato. Le norme contrattuali non possono limitare questo diritto, garantendo al Lavoratore la partecipazione alla selezione.
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L'INPS ha contestato lo sgravio contributivo contratti formazione lavoro a un'azienda per lavoratori trasferiti da una capogruppo. La Corte d'Appello aveva escluso la necessità di una nuova autorizzazione per la cessione del contratto tra aziende dello stesso gruppo. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, affermando che la cessione del contratto comporta una nuova titolarità del rapporto. Pertanto, è necessaria una nuova autorizzazione del progetto formativo per mantenere il diritto allo sgravio contributivo.
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L'Istituto di Previdenza ha escluso alcuni lavoratori da una selezione interna per progressione di carriera (profilo B2), basandosi su una clausola del bando che richiedeva un rapporto a tempo indeterminato entro il 31.12.2006. I lavoratori, assunti con contratti di formazione e lavoro poi convertiti a tempo indeterminato dopo quella data ma prima della scadenza del bando, hanno contestato l'esclusione. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità di tale clausola, ribadendo che l'**anzianità di servizio** derivante dai contratti di formazione e lavoro deve essere computata a tutti gli effetti, inclusa la progressione professionale, in quanto la clausola era discriminatoria e violava norme imperative.
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Il Lavoratore ha richiesto il riconoscimento dell'inquadramento come Quadro Direttivo a partire dal periodo di formazione e lavoro, sostenendo di aver svolto mansioni superiori. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione dei giudici di merito. È stato accertato che, durante il periodo di formazione, il dipendente svolgeva solo attività di supporto e che lo svolgimento di mansioni superiori è iniziato solo dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Inoltre, la semplice partecipazione a un gruppo di lavoro con colleghi di livello più alto non comporta l'automatico diritto alla promozione. Di conseguenza, il ricorso del dipendente è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
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Due lavoratori, assunti inizialmente con contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, hanno richiesto il pagamento del Terzo elemento salariale. Questa voce retributiva era stata soppressa da un accordo collettivo del 1997, che ne manteneva l'erogazione solo per chi era già assunto a tempo indeterminato a quella data. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda dei dipendenti, stabilendo che non vi è alcuna discriminazione. Poiché i lavoratori non avevano mai percepito tale importo durante il periodo di formazione, non potevano vantare alcun diritto acquisito alla sua conservazione al momento della trasformazione del rapporto. Di conseguenza, l'azienda non è tenuta a corrispondere le differenze retributive richieste.
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Due dipendenti di un'azienda di trasporti, assunti inizialmente con un contratto di formazione e lavoro poi trasformato a tempo indeterminato, hanno chiesto il pagamento del cosiddetto terzo elemento salariale. Questa voce retributiva era stata soppressa da un accordo collettivo del 1997, che la conservava solo per chi era già assunto stabilmente a quella data. I lavoratori ritenevano che il loro periodo di formazione dovesse essere equiparato al lavoro ordinario. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che escludere chi era assunto con contratto di formazione e lavoro da un elemento retributivo mai percepito prima non è discriminatorio. La decisione conferma che l'anzianità di servizio resta intatta, ma non dà diritto a indennità mai entrate nel patrimonio del dipendente.
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Un gruppo di medici specializzandi ha chiesto l'adeguamento delle borse di studio e il risarcimento del danno per il mancato recepimento delle direttive europee. I medici sostenevano che le somme dovessero essere rivalutate in base all'inflazione o equiparate ai trattamenti successivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando che le borse di studio medici specializzandi per gli iscritti tra il 1998 e il 2005 sono bloccate per legge ai livelli del 1992. I giudici hanno chiarito che la specializzazione non è un lavoro subordinato, ma un contratto di formazione-lavoro, escludendo automatismi di aumento. I medici hanno perso la causa e sono stati condannati a pagare le spese processuali.
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L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che la condannava a pagare ai Lavoratori le differenze retributive per il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante un contratto di formazione e lavoro. Successivamente, l'Azienda ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, accettato senza riserve dai Lavoratori. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la decisione precedente favorevole ai Lavoratori diventa definitiva, confermando il loro diritto a ricevere gli scatti biennali e i supplementi retributivi precedentemente negati.
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Due medici specializzandi, iscritti ai corsi tra il 1990 e il 2006, hanno citato in giudizio la Presidenza del Consiglio e vari Ministeri. Chiedevano il risarcimento dei danni o l'adeguamento della borsa di studio percepita rispetto ai compensi più alti introdotti successivamente. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che la borsa di studio medici specializzandi prevista dalla legge del 1991 rappresenta già un corretto adempimento degli obblighi europei. L'attività svolta non è un lavoro subordinato, ma formazione, escludendo il diritto ad aumenti automatici o all'applicazione retroattiva dei trattamenti successivi. Inoltre, i medici sono stati condannati per abuso del processo, avendo insistito in tesi palesemente infondate e già smentite da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
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Un gruppo di medici ha fatto causa allo Stato per ottenere la differenza economica tra le borse di studio percepite durante la specializzazione e il trattamento economico più elevato introdotto successivamente. La Corte di Cassazione ha rigettato le richieste, confermando che l'attività degli specializzandi non è un lavoro subordinato ma un contratto di formazione. Pertanto, le borse di studio medici specializzandi originarie erano adeguate e non spetta alcun risarcimento retroattivo o adeguamento al costo della vita. Inoltre, la Corte ha condannato i medici per abuso dello strumento processuale, avendo insistito in una causa palesemente infondata a fronte di un orientamento giuridico ormai consolidato da anni.
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Un medico specializzando, diplomatosi nel 2003, ha citato in giudizio l'Amministrazione Statale chiedendo il risarcimento dei danni per la tardiva attuazione delle direttive europee. Il professionista lamentava di aver percepito una semplice borsa di studio anziché il trattamento economico più favorevole previsto dalla riforma del 1999, attuata solo dal 2006. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che lo Stato italiano ha garantito l'adeguata remunerazione medici specializzandi già con la borsa di studio del 1991. La riforma successiva rappresenta una scelta discrezionale e non retroattiva del legislatore. Il ricorrente è stato condannato anche per abuso del processo.
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Un'azienda ha impugnato una cartella esattoriale dell'INPS che richiedeva il pagamento di contributi previdenziali non versati. L'azienda riteneva di avere diritto allo sgravio contributivo previsto dalla legge per le nuove assunzioni, avendo trasformato alcuni contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che lo sgravio contributivo spetta solo in caso di effettivo incremento occupazionale tramite l'assunzione di soggetti disoccupati o iscritti nelle liste di mobilità. La semplice trasformazione di un rapporto di lavoro già in corso non costituisce una nuova assunzione, poiché il lavoratore è già occupato e non appartiene alla platea dei soggetti privi di impiego che la norma intende tutelare.
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Una banca ha chiesto alla Regione Siciliana l'erogazione di contributi regionali per assunzioni in relazione alla trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato per 372 dipendenti. La Corte d'Appello ha ridotto drasticamente la somma originariamente concessa dal Tribunale, escludendo i benefici per i lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 27/1991. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della banca, confermando che le agevolazioni previste dalla lettera b) della norma regionale spettano solo se l'assunzione iniziale è avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge e la trasformazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1996. La banca perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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Due lavoratori hanno fatto causa a un'azienda per ottenere il riconoscimento del periodo di formazione ai fini dell'anzianità di servizio, un diritto negato da specifiche clausole contrattuali. I tribunali di primo e secondo grado hanno dato ragione ai lavoratori, annullando le clausole e condannando l'azienda al pagamento delle differenze di stipendio. L'azienda ha presentato ricorso in Cassazione, ma in seguito ha deciso di rinunciare all'azione legale. La Corte Suprema, prendendo atto della rinuncia accettata dai lavoratori, ha dichiarato l'estinzione del processo. Questa decisione ha reso definitiva la vittoria dei dipendenti, che hanno così consolidato il loro diritto al corretto calcolo dell'anzianità di servizio.
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L'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in tempo indeterminato, non hanno diritto al cosiddetto "terzo elemento contrattuale" se questo è stato soppresso dalla contrattazione collettiva, che ne ha previsto la conservazione solo per i dipendenti già a tempo indeterminato al momento della modifica. La Corte ha stabilito che tale differenziazione non è discriminatoria, poiché i lavoratori in formazione non avevano mai percepito tale emolumento e non possono vantare un diritto quesito, nonostante il riconoscimento dell'anzianità maturata.
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La Corte di Cassazione ha stabilito che i lavoratori assunti con un contratto di formazione e lavoro, e successivamente trasformati a tempo indeterminato, non hanno diritto a percepire il "terzo elemento contrattuale" se una nuova contrattazione collettiva lo ha soppresso, mantenendolo solo per chi era già a tempo indeterminato alla data della modifica. La Corte ha ritenuto legittima questa differenziazione, escludendo l'esistenza di un diritto acquisito per i lavoratori in formazione, poiché non avevano mai percepito tale emolumento in precedenza.
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Una società di trasporti ha impugnato una sentenza che riconosceva il "terzo elemento contrattuale" a dipendenti il cui contratto di formazione era stato convertito in tempo indeterminato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che la contrattazione collettiva può legittimamente escludere da tale emolumento i lavoratori che non lo percepivano prima della sua soppressione. Il riconoscimento dell'anzianità maturata durante la formazione non conferisce automaticamente diritti a voci retributive mai percepite, evitando così una disparità di trattamento.
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Una società di trasporti ha impugnato una decisione che la obbligava a corrispondere il "terzo elemento" retributivo a due dipendenti trasferiti da un'altra azienda. Sebbene un accordo collettivo avesse soppresso tale voce per i nuovi assunti, i lavoratori avevano ottenuto una precedente sentenza irrevocabile che ne riconosceva il diritto. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, in virtù della cessione del contratto, il nuovo datore di lavoro è vincolato dalla sentenza precedente. Il diritto al terzo elemento viene quindi conservato. La Corte ha anche ribadito che la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla fine del rapporto.
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Un lavoratore assunto con un "contratto di formazione e lavoro" ha citato in giudizio il suo datore di lavoro, un'azienda di trasporti, per ottenere una componente salariale (ERS) introdotta per il personale a tempo indeterminato mentre era ancora in formazione. La Corte di Cassazione ha annullato le decisioni dei tribunali di grado inferiore, stabilendo che l'esclusione era legittima. La Corte ha chiarito che questo bonus non era basato sull'anzianità ma faceva parte di una riorganizzazione del sistema salariale per il personale a tempo indeterminato esistente. Pertanto, la distinzione tra diversi tipi di contratto non era discriminatoria in questo caso specifico.
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Un gruppo di medici specializzandi ha richiesto un aumento della loro borsa di studio, ritenendola una remunerazione inadeguata. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro appello inammissibile, confermando che per gli anni accademici precedenti al 2006/2007, la legge aveva congelato qualsiasi aumento per inflazione o adeguamento triennale. La Corte ha ribadito che la giurisprudenza consolidata sulla remunerazione dei medici specializzandi è solida e che il loro rapporto è un contratto di formazione speciale, non di lavoro subordinato.
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