Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8297 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8297 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/04/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 312/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso, dall’AVV_NOTAIO , presso il cui studio in Roma sono elettivamente domiciliati in INDIRIZZO;
-controricorrenti-
AVVISO DI ACCERTAMENTO
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione,
-intimata –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, n. 1114/2018, depositata in data 18/5/2018; Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO
COGNOME nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026;
Fatti di causa
A seguito di una verifica svolta dalla Guardia di Finanza, conclusasi con la notifica di un processo verbale di constatazione in data 4/8/2010, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ufficio di Catanzaro, rettificò il reddito di impresa della società RAGIONE_SOCIALE per l’anno d’imposta 2008 con un avviso di accertamento.
Poiché la società risultava cessata in data 19/4/2013, l’avviso di accertamento fu notificato a NOME COGNOME, NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, tutti nella qualità di soci della RAGIONE_SOCIALE, subentranti nei rapporti attivi e passivi della società cessata.
Ai medesimi soci furono notificati distinti avvisi di accertamento per la rettifica del reddito di partecipazione per l’anno 2008 .
L’avviso di accertamento destinato alla società RAGIONE_SOCIALE e notificato ai soci dopo la cancellazione della società dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese fu da loro impugnato.
RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME impugnarono anche gli avvisi di accertamento a loro notificati per la ripresa fiscale sui redditi di partecipazione societaria.
La RAGIONE_SOCIALE accolse i ricorsi dopo averli riuniti.
La C.T.R. territoriale confermò la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
nonché
Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mentre RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
NOME e NOME hanno anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1.Occorre, innanzitutto, dichiarare l’estinzione del giudizio con riferimento a NOME COGNOME, che ha aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, depositando quietanza a saldo.
A tale riguardo, si deve ribadire che la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 può riguardare soltanto le liti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. e, comunque, non esaurite alla data di presentazione della domanda; è necessario, cioè, che, al 24 ottobre 2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato già notificato alla controparte e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva (Cass., Sez. 5 – , Ordinanza n. 15945 del 14/06/2025, Rv. 675177 – 01).
Orbene, la definizione agevolata prevale anche sulle cause di inammissibilità dell’impugnazione, qualora, come avvenuto nel caso di specie, il relativo procedimento si sia perfezionato nel corso del giudizio di cassazione prima che, con una pronuncia in rito, questa Corte abbia determinato il passaggio in giudicato formale della sentenza impugnata.
Con riferimento a NOME COGNOME e alla società RAGIONE_SOCIALE, invece, il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve essere dichiarato inammissibile.
Risulta, infatti, dalla documentazione allegata al ricorso, che ad istanza di NOME COGNOME la sentenza d’appello fu notificata all’RAGIONE_SOCIALE mediante consegna dell’atto in data 29 maggio 2018
all’impiegato addetto, che ne rilasciò ricevuta ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Questa Corte ha già affermato che le forme di notificazione di cui all’art. 16, comma 3, cit. sono idonee a far decorrere il termine breve per l’appello (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26416 del 13/09/2023 Rv. 668899 – 02).
L’RAGIONE_SOCIALE non propose ricorso per cassazione entro i successivi sessanta giorni, con la conseguenza che il ricorso per cassazione, notificato nel dicembre 2018, è tardivo.
Né si applica alla fattispecie di causa la sospensione dei termini per impugnare prevista dal d.l. n. 119 del 2018, emanato solo nell’ottobre del 2018, quando il termine breve per ricorrere per cassazione contro la sentenza di appello era già scaduto.
Per il principio di unitarietà del termine per impugnare nei processi soggettivamente complessi con cause inscindibili o tra loro dipendenti (come quello che ci occupa, che riguarda un recupero di imposta esercitato nei confronti dei soci della estinta RAGIONE_SOCIALE per imposte proprie di quest’ultima e nei confronti degli stessi soci per imposte sul reddito da partecipazione societaria in base al principio di trasparenza ex art. 5 Tuir), la parte destinataria della notificazione della sentenza (nel nostr o caso, l’RAGIONE_SOCIALE) ha l’onere di proporre impugnazione nel termine breve nei confronti di tutte le parti del processo, a prescindere da chi le abbia notificato la sentenza ( ex multis , Cass., Sez. L-, Ordinanza n. 16687 del 13/06/2023, Rv. 668339 -01; Cass., Sez. 2-, Sentenza n. 19274 del 15/06/2022, Rv. 664997 -01; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16141 del 19/05/2022, Rv. 665054 – 01).
Orbene, avendo l’RAGIONE_SOCIALE ricevuto dal COGNOME la notificazione della sentenza d’appello in data 29 maggio 2018 ed
avendo notificato il ricorso per cassazione solo nel dicembre 2018, quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile.
Nei confronti del COGNOME le spese debbono essere compensate, essendosi nei suoi confronti il giudizio estinto in seguito al perfezionamento della definizione agevolata della lite.
Nei confronti di RAGIONE_SOCIALE non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo quest’ultima società svolto attività difensiva nel presente giudizio.
L’RAGIONE_SOCIALE, con riferimento al rapporto processuale con la RAGIONE_SOCIALE, è tenuta al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in base al principio della soccombenza, spese che sono liquidate in dispositivo e che vanno attribuite all’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di NOME COGNOME
.
Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di NOME COGNOME e di RAGIONE_SOCIALE
Compensa le spese tra l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME .
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dell’AVV_NOTAIO, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio sostenute da NOME COGNOME, che si liquidano in euro diecimila, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)