Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10702 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10702 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
Oggetto: tardività ricorso
–
mancato
avvertimento
quanto ai impugnare
termini
per
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 36802/2018 proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL) con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE (PEC: EMAIL)
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lazio sez. staccata di Latina n. 3191/19/18 depositata in data 15/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata tenutasi in data 11/04/2024 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava svariati avvisi di intimazione di pagamento notificati i primi due in data 25 febbraio 2015; gli altri due ancora in data febbraio 2015; il quinto in data 30 aprile 2015, portanti nel complesso un ammontare complessivo di euro 770.810,32 specialmente per tributi, interessi e sanzioni;
-il giudice di primo grado accoglieva, per quanto qui interessa, il ricorso;
-appellava il concessionario per la riscossione;
-proponeva separato appello, qualificato dal giudice del gravame come incidentale, COGNOME NOME;
-con la pronuncia qui gravata la CTR, previa riunione degli appelli, ha accolto l’impugnazione principale di RAGIONE_SOCIALE e rigettato l’appello incidentale del contribuente;
-ricorre a questa Corte COGNOME NOME con atto affidato a quattro motivi di impugnazione; l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
–RAGIONE_SOCIALE – riscossione, succeduta a RAGIONE_SOCIALE ex lege , è rimasta intimata in questo giudizio di Legittimità;
-il contribuente ha depositato memoria con la quale insiste nelle difese svolte con il ricorso;
Considerato che:
-il primo motivo censura la sentenza impugnata per nullità della sentenza stessa e del procedimento in relazione all’art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e all’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 c.p.c., per avere la CTR reso motivazione apparente;
-il motivo è infondato;
-basti ribadire che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). La motivazione della sentenza impugnata in questo caso non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti di cui al citato consolidato arresto giurisprudenziale, piuttosto contenendo una puntuale argomentazione circa le statuizioni assunte, ben oltre il “minimo costituzionale” (v. Cass. Sez. U, 8053/2014);
-va poi rilevata l’inammissibilità del secondo motivo, con il quale si deduce la violazione degli artt. 140 e 143 c.p.c., dell’art. 58 del d. Lgs. N. 546 del 1992 e dell’art. 2719 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. che manca di cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata;
-invero, la CTR ha ritenuto di confermare la sentenza di primo grado che ha ‘dichiarato la tardività del ricorso’; tale ricorso era infatti stato proposto in data 9 luglio 2015, avverso intimazioni notificate in data 25 febbraio 2015 e in data 30 aprile 2015 e risultava quindi effettivamente tardivo in quanto non rispettoso
del termine di sessanta giorni per impugnare che come è noto è previsto dall’art. 21 d. Lgs. N. 546 del 1992 a pena di decadenza;
-tale statuizione non risulta censurata dal motivo in parola, che è incentrato sui vizi di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle e sulla illegittima produzione in giudizio della documentazione attestante la regolarità di tali notifiche, oltre che sulla irrituale acquisizione della stessa nel fascicolo processuale;
-ne deriva che il contenuto della censura non si confronta con la statuizione, preliminare ed assorbente, costituente ratio decidendi , resa dalla pronuncia gravata che ha basato la propria decisione sulla tardività del ricorso avverso le intimazioni di pagamento oggetto del presente giudizio;
-come è noto, (per tutte, si veda la pronuncia Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata; invece il motivo si appunta su questioni del tutto estranee all’ ordito motivazionale fornito dalla CTR senza muovere quindi alcuna puntuale critica al fondamento della decisione impugnata;
-il motivo d’ impugnazione è infatti rappresentato dall’ enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali secondo chi esercita il diritto d’impugnazione la decisione è erronea; ne deriva che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’ esplicita e specifica indicazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui essa è errata; queste ultime, per essere enunciate come tali,
RAGIONE_SOCIALE COGNOME – 4
debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi considerare nullo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo il motivo che non rispetti questo requisito;
-in riferimento al ricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6496 del 14/3/2017, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17330 del 31/08/2015, Rv. 636872, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564; in ultimo Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 che le richiama espressamente in motivazione);
-analoga statuizione va resa con riguardo al quarto motivo che deduce la violazione degli artt. 87 e 88 della L. fall.re, dell’art. 19 del d. Lgs. N. 546 del 1992 e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto cristallizzata la pretesa tributaria siccome ammessa al passivo del fallimento e per aver ritenuto interrotta la prescrizione; anche tale censura non si confronta con la ratio decidendi della pronuncia impugnata sopra richiamata e risulta quindi parimenti inammissibile;
-il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 3 c. 4 della L. n. 241 del 1990 dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto intempestivo il ricorso del contribuente nonostante le intimazioni di pagamento n. 05720149022485192 e 05720149022485402 difettassero RAGIONE_SOCIALE prescrizioni normative sui termini entro cui ricorrere e sulle Autorità competenti a ricevere l’impugnazione;
-il motivo è infondato;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME AVV_NOTAIO – 5 -giurisprudenza risalente, non smentita, e del tutto costante di questa Corte (tra molte, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25227 del 08/11/2013; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14482 del 29/09/2003) ha
chiarito che in tema di contenzioso tributario, il fatto che nell’atto impositivo non siano stati riportati il termine per impugnare, nonché l’indicazione della commissione tributaria competente a decidere sull’eventuale ricorso, non determina l’invalidità dell’atto, trattandosi di omissione sprovvista di sanzione ai sensi dell’art. 19 d. Lgs. n. 546 del 1992;
-né tantomeno può ritenersi che detta mancata indicazione produce la mancata decorrenza del termine per impugnare, come pure si sostiene nel motivo di ricorso in esame;
-l’art. 21 primo comma del d. Lgs. n. 546 del 1992 stabilisce, a pena d’inammissibilità, che il ricorso alla commissione tributaria avverso uno degli atti elencati dall’art. 19 del medesimo atto normativo deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione dell’atto medesimo. Il termine, configurando il limite temporale entro il quale il contribuente può esercitare il potere di sottoporre a controllo giudiziale il provvedimento impositivo, è per sua natura perentorio. La scadenza del termine, infatti, segna, con la perdita della facoltà d’impugnare l’atto amministrativo, la definitività di quest’ultimo, e, dunque, l’esaurimento del rapporto sostanziale cui attiene che risulta così definito come qualificato nell’atto in argomento;
-in ogni caso il decorso del termine non viene escluso dall’assenza dell’avvertenza in parola, dal momento che esso dipende dall’art. 21 d. Lgs. n. 546 del 1992, disposizione legislativa del tutto inequivoca sul punto della quale non è scusata la mancata conoscenza e che l’avvertenza si limita a rammentare al destinatario dell’atto, comunque tenuto alla conoscenza della normativa in forza del principio per il quale ‘ignorantia legis non excusat’;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME – 6 -ciò posto, va ricordato che l’istituto della rimessione in termini è stato dapprima previsto dall’art. 184 bis c.p.c. e, quindi, in via
generale dall’art. 153, secondo comma, c.p.c. a seguito dell’abrogazione della precedente disposizione ad opera dell’art. 46 della l. n. 69 del 2009; in entrambi i casi, l’istituto si applica anche al processo tributario e opera -anche nella vigenza dell’art. 184 bis c.p.c., da interpretarsi estensivamente -sia con riferimento alle decadenze relative ai poteri processuali interni al giudizio, sia a quelle correlate alle facoltà esterne e strumentali al processo, quali l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE sentenze del giudice tributario o dei provvedimenti sostanziali (Cass. n. 17237 del 17/06/2021; Cass. n. 4585 del 21/02/2020; Cass. n. 12544 del 17/06/2015; Cass. n. 8715 del 15/04/2014; Cass. n. 3277 del 02/03/2012);
-peraltro, l’istituto della rimessione in termini richiede, in primo luogo, una tempestiva istanza della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza da un’attività processuale per causa ad essa non imputabile (Cass. n. 6102 del 01/03/2019), tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte stessa al palesarsi della necessità di svolgere un’attività processuale ormai preclusa (Cass. n. 22342 del 05/08/2021; n. 19290 del 29/09/2016; Cass. n. 23561 del 11/11/2011);
-sotto questo profilo, l’istanza deve essere domandata dalla parte interessata senza ritardo, non appena essa abbia acquisito la consapevolezza di avere violato il termine stabilito dalla legge o dal giudice per il compimento dell’atto (Cass. 4841 del 26/03/2012) e, comunque, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. n. 25289 del 11/11/2020);
-in secondo luogo, l’istituto presuppone la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla volontà degli stessi (Cass. n. 21304 del 09/08/2019; Cass. n.
20992 del 16/10/2015), riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà (Cass. U. n. 2610 del 04/02/2021; Cass. n. 27773 del 04/12/2020);
-orbene, nel presente caso in primo luogo difetta ogni deduzione e prova della tempestiva proposizione dell’istanza di remissione in termini secondo i canoni sopra descritti: la stessa risulta esser stata formulata dal contribuente -come accerta in fatto la sentenza qui gravata -solo in sede di proposizione dell’appello incidentale;
-ne deriva che il requisito di tempestività di cui al primo profilo di ammissibilità dell’istanza stessa, come caratterizzato dalla sopra citata giurisprudenza di questa Corte è nel presente caso del tutto assente;
-difetta poi anche il secondo profilo sopra richiamato;
-osserva il Collegio sul punto che in realtà nella fattispecie che ci occupa non sussiste alcun fattore estraneo alla volontà della parte o del difensore suscettibile di rendere assolutamente non proponibile in concreto il ricorso, nel senso indicato dalla giurisprudenza pure sopra richiamata;
-va anche ricordato che l’omessa indicazione, nell’atto impositivo, RAGIONE_SOCIALE informazioni relative all’autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l’invalidità del provvedimento, come si è detto, e può comportare eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell’errore in cui sia incorso il ricorrente;
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME – 8 -ogni situazione va invero fatta oggetto di esame caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass., Sez. V, 17 giugno 2021); nel presente caso, però, come si evince anche dalla narrativa del ricorso per cassazione (pag. 29 primo periodo dell’atto) nelle intimazioni di pagamento era presente il rimando,
quanto alla informazione in ordine alle modalità e ai termini per la proposizione del ricorso, al ‘termine per impugnare previsto nelle singole cartelle (‘il ricorso deve essere presentato alle medesime autorità… con le stesse modalità e gli stessi termini del ricorso contro i vizi della cartella);
-ne deriva che in concreto, sia pure con rimando a quanto altrove indicato, gli avvertimenti in argomento erano stati qui debitamente formulati all’indirizzo del contribuente;
-né assume rilievo la circostanza, sostenuta ancora in ricorso, secondo la quale dette cartelle non sarebbero state notificate al contribuente stesso, dal momento che non solo la CTR ha accertato il contrario, ma soprattutto in quanto l’avvertimento di cui si è detto appena sopra consentiva comunque al contribuente di percepire l’esistenza di un termine per l’impugnazione che era suo onere, anche sollecitando l’intervento di proprio difensore, verificare e rispettare;
-tanto basta a escludere, in forza della presenza negli atti di intimazione di tale sia pure generico avvertimento, una situazione di assoluta impossibilità nel senso inteso dalla giurisprudenza sopra richiamata anche per quanto riguarda il decorso del termine per proporre il ricorso di fronte al giudice tributario;
-conclusivamente, il ricorso è rigettato;
-la soccombenza regola le spese processuali;
p.q.m.
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro 2.100,00 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, l’11 aprile 2024.