Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 10697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
ha pronunciato la seguente sul ricorso n. 3230/2018 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma alla INDIRIZZO, giusta procura in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO.
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, n. 5599/17, depositata in data 20 giugno 2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO CHE
La Commissione tributaria provinciale di Salerno, con sentenza n. 2571/10/2015, ha rigettato parzialmente il ricorso proposto da NOME avuto riguardo a due avvisi di intimazione di pagamento e alle rispettive cartelle, confermandolo per i restanti avvisi di intimazione di pagamento pure oggetto di impugnazione.
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dal contribuente rilevando che il pagamento di tutti i debiti iscritti a ruolo era stato richiesto con cartelle di pagamento, notificate a mezzo posta, come risultava dalla copia RAGIONE_SOCIALE relate di notifica prodotte per ciascuna cartella nel giudizio e che, in ogni caso, le notifiche erano regolari per il raggiungimento dello scopo dell’atto. La censura, poi, sull’assenza di motivazione sui criteri di calcolo degli interessi era inammissibile perché riguardante un atto non impugnato autonomamente, generica e, comunque, infondata, in quanto i criteri di calcolo degli interessi risultavano fissati normativamente; in ultimo, la doglianza sulla asserita violazione del D.M. n. 321 del 1999 risultava sollevata soltanto in appello, per cui era inammissibile.
NOME NOME ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Il primo mezzo deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ovvero del giudicato interno che si era formato, in quanto un motivo di appello proposto riguardava l’eccezione della prescrizione del diritto, per non essere stata l’azione esecutiva proposta entro i termini previsti dall’art. 50 della legge n. 602 del 1973 e nessun riferimento all’eccezione di prescrizione era stata fatta nell’impugnata sentenza che, peraltro, nell’elencare i motivi di appello aveva pure omesso di riportare l’eccezione di prescrizione sollevata.
1.1 Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
1.2 E’ in primo luogo inammissibile , in quanto, in relazione al denunciato vizio motivazionale, lo stesso ricorrente fa riferimento ad una nozione di tale vizio (in termini di «insufficiente e contraddittoria motivazione») non più riconducibile ad alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dal codice di rito, ed in particolare non sussumibile nel vizio contemplato dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nella formulazione disposta dall’art. 54 del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis ), atteso che tale mezzo di impugnazione può concernere esclusivamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e postula l’esatto adempimento degli specifici oneri di allegazione sanciti da Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, qui, invece, rimasti assolutamente inosservati.
1.3 Nel caso in esame, nell’esposizione del motivo, non si ravvisa alcun riferimento a fatti controversi, nella accezione indicata, avendo questa Corte chiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è
necessario che la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale a dire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013, n. 25608).
1.4 In disparte la non corretta rubricazione della censura formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ. e non già ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., il motivo è, pure, inammissibile, nella parte in cui deduce l’omesso esame dell’eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione di tributi, per difetto di autosufficienza, in quanto alla censura sollevata non si associa alcun riferimento agli atti processuali, inteso a consentire a questa Corte una verifica ≪ prima facie ≫ , della fondatezza della doglianza.
1.5 Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del «fatto processuale», intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a
procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass., 14 ottobre 2021, n. 28072; Cass., 8 giugno 2016, n. 11738; Cass., 4 luglio 2014, n. 15367; Cass., 4 marzo 2013, n. 5344; Cass., 28 luglio 2005, n. 15781).
1.6 Mette conto rilevare, inoltre, che « Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell’attore, deponendo per l’implicita pronunzia di rigetto dell’eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione » (cfr., da ultimo, Cass., 12 aprile 2022, n. 11717; Cass., 6 novembre 2020, n. 24953; Cass., 29 luglio 2004, n. 14486).
Il secondo mezzo deduce l ‘omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., e specificamente della rilevata violazione della procedura di notifica della cartella e della inefficacia e nullità degli atti dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE, oltre che della circostanza che alcune relate di notifica non erano state depositate, con conseguente loro nullità.
2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile per plurimi motivi.
2.2 Il motivo è inammissibile perché formulato mediante la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma primo, nn. 3 5, cod. proc. civ., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione,
che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874) e ciò anche a volere accogliere l’orientamento meno rigoroso che subordina l’ammissibilità del motivo frutto di mescolanza (Cass., 13 dicembre 2019, n. 32952; Cass., 4 ottobre 2019, n. 24901; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26874), alla condizione che lo stesso comunque evidenzi specificamente la trattazione RAGIONE_SOCIALE doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto.
2.3 Il motivo è pure inammissibile perché non si confronta con il contenuto della sentenza impugnata che, a pag. 4, ha affermato che le singole cartelle erano state notificate a mezzo posta e che, per ciascuna cartella, risultava prodotta copia della relata di notifica effettuata in favore del contribuente, presso l’indirizzo di residenza, così come risultante dai registri anagrafici del Comune. Né risulta, invero, che il contribuente abbia contestato la semplice produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento, e, piuttosto, si legge, sempre a pag. 4 della sentenza impugnata, che, anche se era assente una specifica contestazione, il riferimento alla cartella e all’avviso emergeva chia ramente dall’indicazione del relativo numero.
2.3.1 In proposito questa Corte ha affermato che « In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica » (Cass., 21 luglio 2021, n. 20769).
2.4 Il motivo è inammissibile anche per difetto di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione RAGIONE_SOCIALE impugnate cartelle nel corpo del ricorso, non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la
corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto asserito dalla contribuente; ciò che comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore della cartella in discorso (Cass., 29 luglio 2015, n. 16010).
2.5 In ultimo il motivo è inammissibile perchè non censura l’autonoma ragione del decidere con la quale i giudici di secondo grado hanno affermato che la notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle era, in ogni caso, regolare, per il raggiungimento dello scopo dell’atto.
2.5.1 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431; Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
2.5.2 Ne consegue che è sufficiente che anche una sola RAGIONE_SOCIALE dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, che pur essendo stata impugnata, sia stata rigettata, perché il ricorso debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base del provvedimento impugnato» (Cass., Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602).
Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2024.