Rottamazione ter: come chiudere i processi pendenti in Cassazione
La Rottamazione ter rappresenta una via d’uscita strategica per molti contribuenti coinvolti in lunghi contenziosi con il fisco. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce gli effetti processuali dell’adesione a questa procedura agevolata, specialmente quando il giudizio è giunto alla fase di legittimità.
Il caso: dalla cartella di pagamento alla Rottamazione ter
La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di un avviso di accertamento per IVA e IRPEF non opposto e quindi divenuto definitivo. Dopo l’esito sfavorevole nei gradi di merito, il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, ha scelto di avvalersi della Rottamazione ter prevista dal D.L. 119/2018.
Il contribuente ha documentato l’avvenuta adesione alla definizione agevolata e il pagamento delle prime rate del piano concordato con l’agente della riscossione, dichiarando contestualmente di voler rinunciare al ricorso.
La decisione della Suprema Corte sulla Rottamazione ter
I giudici di legittimità hanno dovuto stabilire se la semplice adesione e il pagamento parziale (rateale) fossero sufficienti per dichiarare la fine del processo. La Corte ha stabilito che, in presenza di una rinuncia formale del ricorrente legata alla Rottamazione ter, il processo deve essere dichiarato estinto.
Estinzione del giudizio vs Cessazione della materia del contendere
Esiste una distinzione tecnica fondamentale:
– La cessazione della materia del contendere si dichiara solo quando il debito è integralmente saldato.
– L’estinzione del giudizio per rinuncia può essere dichiarata anche se il pagamento è ancora in corso (rateizzazione), poiché la volontà del contribuente di abbandonare la lite è chiara e documentata.
Le motivazioni
La Corte fonda la sua decisione sul principio per cui la rinuncia al ricorso, formulata in conformità all’impegno assunto con la dichiarazione di adesione alla Rottamazione ter, integra una fattispecie estintiva del processo prevista dalla legge. Anche se l’art. 3 del D.L. 119/2018 subordina l’estinzione al perfezionamento della definizione, la giurisprudenza consolidata permette di chiudere il giudizio di Cassazione ex art. 391 c.p.c. qualora il ricorrente rinunci esplicitamente. In questo scenario, la situazione sostanziale tra le parti non è più regolata dalla sentenza impugnata, ma dalla nuova disciplina derivante dall’atto di adesione alla definizione agevolata. L’eventuale inadempimento futuro delle rate non riaprirà il processo estinto, ma darà luogo alle conseguenze previste dalla norma sulla riscossione.
Le conclusioni
In conclusione, l’adesione alla Rottamazione ter permette di ottenere l’estinzione del processo in Cassazione senza attendere il saldo dell’ultima rata, a patto che venga presentata una formale rinuncia al ricorso. Questa soluzione comporta vantaggi immediati: le spese di giudizio vengono compensate tra le parti e non si applica il cosiddetto raddoppio del contributo unificato, normalmente previsto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso. Per il contribuente, ciò significa una chiusura definitiva del fronte giudiziario, sostituendo l’incertezza della lite con un piano di pagamento certo e agevolato concordato con l’autorità fiscale.
Cosa succede al processo se aderisco alla rottamazione ma sto ancora pagando le rate?
Il processo in Cassazione può essere dichiarato estinto se presenti una formale rinuncia al ricorso, anche se il piano di rateizzazione non è ancora concluso.
In caso di estinzione per rottamazione devo pagare le spese legali della controparte?
Generalmente la Corte dispone la compensazione delle spese, il che significa che ogni parte sostiene i propri costi legali senza dover rimborsare quelli dell’altra.
Si rischia di pagare il doppio del contributo unificato rinunciando al ricorso?
No, la giurisprudenza ha chiarito che in caso di estinzione del processo per rinuncia non si applica la sanzione del raddoppio del contributo unificato.